ZEROSBATTI. BUCHE, CHI PAGA I DANNI?

NEWS | 09/04/2024 | 08:20
di Federico Balconi

Siamo ai primi di aprile e gli ultimi fenomeni meteo hanno creato voragini sulle strade, insidie che se hai quattro ruote ci rimetti danni materiali, per bici e moto è caduta sicura.


Ma oltre al danno in questi casi segue spesso anche la beffa: pratiche di risarcimento complicate, con gli Enti dall’altra parte (i custodi delle strade) che tendono a scaricarsi la responsabilità uno con l’altro, ponendo la vittima in una situazione di totale confusione.


Il soggetto tenuto al risarcimento, individuato dalla Cassazione nel cosiddetto custode della strada, solitamente il proprietario (Comune o Provincia secondo che la strada sia comunale o provinciale), tenterà ogni azione possibile per sottrarsi al pagamento del risarcimento, richiamando condotte non prudenti del danneggiato o altre responsabilità.

La Cassazione ha posto in realtà un unico onere a carico della vittima, ovvero documentare null’altro se non la dinamica dell’incidente: in parole povere che il ciclista sia caduto a causa della buca.

In questo caso scatta in automatico un obbligo al risarcimento da parte del proprietario della strada (Comune o Provincia) per non aver assolto all’obbligo di buona manutenzione della strada.

Secondo la Cassazione, infatti l’utente della strada deve poter contare su uno stato di buona manutenzione del manto stradale, e il proprietario della strada potrebbe trovare quale unica giustificazione il caso fortuito, ovvero un evento imprevisto ed imprevedibile, tra cui una condotta colposa della vittima stessa, tale da superare il nesso di causalità tra buca/cattiva manutenzione e danno.

In uno dei tanti casi che purtroppo abbiamo dovuto patrocinare ci è capitato di dover leggere nelle difese della Provincia in questione (si trattava di un danno subito da un ciclista caduto a causa di buche in sequenza) che essendo “fatto noto” e incontestabile all’utenza che in quella provincia le strade fossero in pessime condizioni di manutenzione il ciclista avrebbe dovuto usare maggiori cautele. Ad ulteriore discolpa l’Ente in questione imputava la cattiva manutenzione alle condizioni meteo della zona e al passaggio dei trattori…

La strategia difensiva di questa Provincia mirava ad addossare al ciclista una “colpa grave” dovuta al fatto che, ignaro delle condizioni pessime dell’asfalto, avesse pedalato facendo erroneamente affidamento sulla buona manutenzione del manto stradale.

Lo stesso Ente, a corto di argomenti, imputerebbe al ciclista una colpa ulteriore, per il fatto di aver utilizzato i pedali agganciati, ritenendo che costituisse un ulteriore fattore di pericolo e rischio al punto di superare la responsabilità del custode della strada.

I pedali a cosiddetto “sgancio rapido”, ormai utilizzati da tutti i ciclisti sportivi, sono in realtà un’invenzione che risale agli anni Ottanta, una svolta importante e finalizzata non solo ad aumentare il rendimento in bici, ma anche la sicurezza del ciclista, consentendogli di non perdere aderenza in casi di asfalto sconnesso, e poter liberare immediatamente il piede in caso di caduta!

Nessuna prova, quindi da parte dell’Ente che il ciclista si sia reso colpevole o responsabile di azioni tali da costituire la causa della sua caduta (non era distratto, non viaggiava a forte velocità, non utilizzava bicicletta non adeguata, non stava pedalando in modo imprudente)

Nel caso al vaglio del Giudice ci sarebbero tutti gli elementi per una condanna (nella quale confidiamo) poiché:

1) E’ provata la presenza della BUCA e del tratto di strada maltenuto (per stessa ammissione della difesa dell’Ente tenuto alla manutenzione)

2) E’ provato l’inadempimento del custode, Ente proprietario e tenuto alla manutenzione, per sua stessa ammissione.

3) Non è provato da parte del Custode il caso fortuito, ovvero che il ciclista abbia adottato una condotta imprudente e imprevedibile al punto di diventare quella condotta la causa stessa dell’incidente.

Quando si subisce un incidente dovuto a cattiva manutenzione della strada dobbiamo quindi mettere in conto che ci troveremo un avversario che tenterà in ogni modo di sottrarsi alle proprie responsabilità, che non è tenuto ai termini imposti dal codice delle assicurazioni (non si tratta infatti di RC AUTO bensì di responsabilità civile, che non ha i termini brevi imposti dall IVASS) e confiderà nell’alea del Giudizio.

Importante quindi prepararsi con cura e raccogliere nell’immediato più elementi possibili, specialmente sul luogo dell’incidente, così da poter dimostrare l’esatta dinamica dell’incidente, l’entità e la pericolosità della buca

1) Chiamare le forze dell’ordine e far rilevare, fotografare, anche filmare lo stato dei luoghi, prima di spostare la bicicletta

2) Prendere nota di eventuali testimoni presenti (nome cognome cellulare e se acconsentono una foto della carta identità)

3) Scattare subito fotografie della buca, della strada, anche ampie, della bici nel punto in cui è caduta, con particolare sui danni.

4) Chiamare l’ambulanza se hai subito lesioni anche lievi (rimetterti in sella a “botta calda” potrebbe essere pericoloso), o alla peggio vai al PS nelle 24 ore successive.

5) Chiamare subito ZEROSBATTI per avere un supporto immediato e farti guidare fin dalle prime fasi, le più importanti per non rimanere spiazzati quando l’Ente negherà ogni addebito.

www.zerosbatti.it

 

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