LETTERA APERTA / Torri, Petrucci, Di Rocco e le regole violate
| 08/10/2010 | 13:11
Cari signori vi scrivo,
Mi duole molto dovervi disturbare per ricordarvi i vostri doveri, ma essendo profondamente rispettoso delle regole, non posso esimermi dal farlo.
Innanzitutto vi ricordo che le regole devono rispettarle tutti, ma soprattutto chi ha il compito di farle rispettare ad altri.
Ma veniamo ai fatti.
Procuratore Nazionale Antidoping dottor Torri.
Non ritiene di aver violato l’art 7 del Codice di Comportamento Sportivo dichiarando: «Non c’è giustizia quando su cento ciclisti ce ne sono novantanove che si dopano senza subire conseguenze»
7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Non ritiene di aver violato l’art 8 del Codice di Comportamento Sportivo dichiarando: «Ultimamente, tra i corridori che ho interrogato, tutti hanno detto che tutti si dopano»
8. Dovere di riservatezza
Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall’ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all’Ente di appartenenza o da questi detenute.
Non ritiene di avere, con le sue dichiarazioni, violato anche l’art. 9 del codice di comportamento sportivo?
9. Principio di imparzialità
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell’attività che svolgono nell’ambito sportivo.
Presidente del Coni Petrucci,
Segretario Generale Pagnozzi,
Presidente Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco.
Non ritenete di aver violato l’art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo, non comunicando al garante del codice di comportamento sportivo le dichiarazioni del dott. Torri?
1. Osservanza della disciplina sportiva
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall’Ente di appartenenza. Essi sono tenuti ad adire previarnente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.
Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente. Essi comunicano agli uffici competenti dell’Ente di appartenenza ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell’attività in ambito sportivo, e forniscono ai medesimi tutte le informazioni richieste.
Garante del codice di comportamento sportivo
Prof. Annnibale Marini.
Non ritiene di esser venuto meno ai doveri di cui al comma 5 dell’art. 1 del Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo?
Art. 1. Il Garante del Codice di comportamento sportivo
5. Il Garante ha il compito di segnalare, d’ufficio o laddove attivato a norma dell’art. 2 del presente Regolamento, ai competenti organi disciplinari delle Federazioni sportive nazionali, i casi di sospetta violazione, da parte di tesserati alle Federazioni sportive nazionali stesse, delle norme del Codice di comportamento sportivo (d’ora in poi “Codice”) e/o delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali che si presumono violate, ai fini dell’eventuale giudizio disciplinare, e di vigilare sull’attività conseguente. Per “tesserati” si intendono gli atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo in eventuali altre qualifiche diverse dalle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo di società sportive.
Ebbene signori, voi probabilmente avete violato il Codice di Comportamento Sportivo, ma cosa sarà mai questo codice?
E’ sufficiente leggere la premessa del codice per capire che stiamo parlando della legge fondamentale del CONI.
CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
Premessa
Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.
I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all’osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.
Non ritenete, signori, di dovere al più presto porre rimedio alle vostre manchevolezze?
Cordialmente
Massimo Casavecchia
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