CICLISMO E CICLISTI NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

APPROFONDIMENTI | 24/10/2026 | 08:35
di Silvano Antonelli

A conclusione della consultazione voluta dal Ministro Salvini, il testo del nuovo CDS approvato in via preliminare dal CDM del 13 ottobre salva fortunatamente molte delle modifiche che erano state proposte per il ciclismo sportivo, dagli allenamenti alle gare, su cui sono puntate molte delle preoccupazioni di società, organizzatori, direttori di corsa e figure addette alla sicurezza. Addirittura con il perfezionamento di talune norme allo scopo di renderle più comprensibili e di più chiara applicazione, anche se dubbi e distinguo interpretativi rimarranno sempre per chi ci avrà a che fare. Ma che potranno essere maggiormente contenuti con la stesura del nuovo regolamento di esecuzione, “il che fare” concreto della norma teorica. Il nuovo testo porta una numerazione degli articoli completamente diversa da quella vigente, e in questa ristrutturazione il vecchio e “caro” art. 9, dopo 63 anni se ne va in pensione sostituito dai nuovi articoli 67 e 270.


Lasciando validità informativa a quanto già in precedenza scritto sull’argomento su questo portale (https://www.tuttobiciweb.it/article/1786548973), vediamo di seguito la breve sintesi di quel che stato salvato o perfezionato. Con lo spirito di chi pensa  sia intanto corretto valorizzare ciò che il ciclismo sportivo, dopo anni di inascoltate proposte, è finalmente riuscito concretamente ad ottenere per la sua sicurezza e per la tranquillità delle famiglie che hanno ragazzi intenzionati a praticare il ciclismo. Giusto che si esamini anche quello che in questa operazione è mancato o risulta insufficiente, ma attenzione a non scambiare le priorità quando il ciclismo, come mai in questo momento, ha estremo bisogno di essere incoraggiato.  


AUTORIZZAZIONE ALLA GARA – Confermata la sua abolizione sostituita da una comunicazione preventiva del programma, delle modalità di svolgimento e del numero dei partecipanti, che gli organizzatori dovranno presentare alla regione  (o provincia autonoma) per le competizioni che coinvolgono il territorio di più comuni, ovvero al comune, per le competizioni che coinvolgono il territorio di un singolo comune, rispettivamente almeno 30 e 15 giorni prima dell’evento. Le eventuali prescrizioni o impedimenti al transito, dovranno pervenire agli organizzatori almeno 7 giorni prima l’evento, scaduti i quali la verifica s’intende conclusa favorevolmente. Importante altresì la conferma del nuovo principio secondo cui chiunque partecipi alla competizione è tenuto a rispettare le eventuali prescrizioni imposte dall’organizzatore oltreché quelle degli enti proprietari delle strade. Con la soppressione dell’atto autorizzativo, il compito di prescrivere il tipo di scorta, tecnica o di Polizia, passa  al prefetto o al sindaco che emette l’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione. Che in via di principio sarà sempre “tecnica” tranne manifestazioni di particolare entità e rilevanza.

Migliorato l’incipit dell’articolo che apre alle competizioni sportive, quello n. 67, dove il principio  “sono permesse” è sostituito con quello che gli interessati “possono organizzare, promuovere e dirigere”. Definizione molto più conforme al nuovo art. 33 della Costituzione.

ORDINANZE – Fatta salva la precedente semplificazione (L. 58/2025) con la quale si assegna al prefetto la competenza per l’intero percorso e al sindaco quando la gara interessi un solo comune, è confermato e quindi aggiunto che la sospensione temporanea della circolazione o la chiusura della strada, nel caso di più province interessate, sia affidata al prefetto del luogo in cui ha inizio la competizione, sentiti gli altri prefetti competenti.

Importante poi, per la tutela di chi partecipa alle gare, l’assunzione del principio che nell’ambito temporale ed entro il perimetro di efficacia dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione (tra inizio e fine gara), ai concorrenti e ai veicoli di supporto si applicano esclusivamente le regole sportive della disciplina di riferimento. Principio In precedenza previsto solo nel disciplinare tecnico.

ESTENSIONE DEI POTERI DELLE SCORTE TECNICHE – Le scorte tecniche alle gare ciclistiche, vengono classificate come  “Ausiliari di Polizia” nell’apposito art. 28, con poteri pieni di segnalazione e regolazione del traffico limitatamente ai percorsi di gara. La facoltà è estesa oltre la “bolla” inizio e fine gara, al fine di poter predisporre il miglior transito della competizione oppure far riprendere la circolazione immediatamente dopo il suo passaggio.

ANCHE GLI ASA “AUSILIARI DI POLIZIA STRADALE” – Nell’ampio capitolo degli “Ausiliari di Polizia”, voluto per rafforzare i presidi stradali razionalizzando al tempo stesso la decongestione dei servizi di Polizia, fra le tante e innovative figure decise, troveranno certamente posto anche gli ASA (Addetto Segnalazioni Aggiuntive), figura istituita nel 2007 ad esclusiva protezione delle gare ciclistiche ed includente anche quelle podistiche. Un bel salto in avanti per gli oltre 4.000 attuali abilitati, con l’incentivo a questo punto di farne molti altri. Anche in questo caso poteri pieni di regolazione del traffico, per i servizi cosiddetti di minore impatto, ovvero quelli che escludono l’accertamento delle violazioni e di altre facoltà esclusive delle Forze di Polizia. Tutti gli Ausiliari di Polizia Stradale avranno, a loro tutela, lo status giuridico di “Incaricato di pubblico servizio”.

LA SCORTA NEGLI ALLENAMENTI – Confermata la novità assoluta della scorta tecnica (facoltativa) negli allenamenti dei ciclisti sportivi per i quali, l’iniziale ipotesi dell’autorizzazione, è sostituita ora dalla precisazione che potranno svolgersi solo “su strade a bassa intensità di traffico”. Con modalità che saranno stabilite dal relativo disciplinare, le scorte tecniche laddove presenti, potranno agevolare il transito, svolgendo attività di segnalazione e, ove necessario, di regolazione del traffico al solo scopo di tutelare l’incolumità dei partecipanti e la sicurezza della circolazione. Favorendo altresì le manovre di sorpasso degli altri utenti della strada e, ove necessario, imponendo il temporaneo arresto dei partecipanti, al fine di agevolare il deflusso dei veicoli in coda.

DOPPIA FILA – Altra grande novità confermata per intero. La doppia fila, per i soli ciclisti sportivi, sarà possibile sulle strade extraurbane, a gruppi massimo di otto bici e distanziati tra loro di almeno 50 metri. Modalità non applicabile negli allenamenti protetti da scorta tecnica.

ESENZIONE – Per ragioni di spazio e di promiscuità incompatibili con la velocità di allenamento, per i ciclisti sportivi  è introdotta l’esenzione dall’obbligo di transitare sulle piste ciclabili ove queste presenti.

CICLISTI SPORTIVI – È scritto che sono “quelli tesserati ad una società sportiva riconosciuta dal CONI”. Forse meglio se in seguito si vorrà precisare: di quelle società che praticano il ciclismo a livello agonistico nelle sue diverse forme.

CASCO - Dopo la bocciatura di ogni generalizzazione, cancellata pure l’ipotesi prevista nella prima stesura dell’obbligo per i ciclisti di età inferiore a quattordici anni.  È rimasto solo quello per i conducenti di “bici a propulsione”, la cosiddetta pedalata assistita.

LUCE ROSSA POSTERIORE – Confermato che le biciclette dovranno avere la luce rossa posteriore “attiva”, cioè costantemente accesa anche nelle ore diurne. Al momento non del tutto chiaro se anche in centro abitato.

SORPASSO – Per i veicoli a motore che devono effettuare il sorpasso dei ciclisti, al previsto obbligo di tenere da questi una distanza di sicurezza laterale di almeno 1,5 metri, è stato aggiunto che qualora le condizioni della strada non consentono di mantenere tale distanza, la velocità del sorpasso va adeguata a quella dei ciclisti. Un accoglimento parziale delle ben più significative proposte presentate al riguardo da parte di molte associazioni e dalla stessa FCI. Misure che non si applicano nel caso di ciclisti sportivi in allenamento accompagnati dalla scorta tecnica.

ROTATORIE – Nelle rotatorie delle strade urbane a più corsie, dove non esiste una corsia o una pista ciclabile, i ciclisti possono mantenere la marcia vicino al margine sinistro in prossimità dell’isola rotazionale, ad eccezione del tratto più prossimo all’uscita da percorrere. Una novità che solo il tempo potrà confermare essere davvero utile e praticata dagli interessati.

ANGOLI CIECHI - “Al fine di incrementare la sicurezza degli utenti vulnerabili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuate le categorie di veicoli a motore per le quali è obbligatoria l'installazione o la presenza di sistemi idonei a ridurre o eliminare gli angoli ciechi e a consentire al conducente la rilevazione di pedoni e ciclisti presenti nelle aree laterali e posteriori del veicolo. Al decreto il compito di individuare, in particolare, le categorie internazionali di veicoli interessate, le eventuali soglie di massa, le caratteristiche dei dispositivi di visione diretta e indiretta e dei sistemi elettronici di rilevamento e segnalazione, nonché le modalità e i termini di adeguamento dei veicoli già immatricolati”. Così sta scritto nel testo.

È una novità di assoluta rilevanza, che la FCI ha fortemente proposto per tutti i ciclisti partendo dall’esigenza dei propri tesserati in allenamento. Ci vorrà tempo per assaporarne i benefici veri, ma intanto qui è stato compiuto un salto di tipo culturale ancor prima che tecnico.

TUTELA DEGLI UTENTI VULNERABILI – È lodevole che il nuovo CDS abbia voluto ospitare un capitolo interamente dedicato alle «norme per la tutela degli utenti vulnerabili», addirittura  con un articolo, il n. 61, specificatamente dedicato al «Comportamento dei ciclisti e dei conducenti dei veicoli in loro presenza». Qui si trovano le norme relative alle rotonde, doppia fila ed esoneri dalle piste ciclabili. Ma ancor più sono richiamate le regole di disciplina comportamentale dei ciclisti unitamente, questa la vera novità, a quella dei conducenti dei veicoli, obbligati alle plurime prudenze che occorre avere in prossimità dei ciclisti, che per loro natura e maggiore imprevedibilità, sono portati a scarti di direzione, di andatura e incertezza di guida come nei casi di bambini o persone particolarmente anziane.

OBBLIGO DI ARRESTO AL PASSAGGIO DELLA  GARA CICLISTICA – Per la prima volta viene precisato che gli utenti della strada, in occasione del transito dei concorrenti di una competizione sportiva, “sono tenuti a rispettare le prescrizioni imposte in attuazione dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione”. Non un richiamo ad una scontata osservanza, bensì l’affermazione esplicita che le gare, in particolare quelle ciclistiche, sono sempre accompagnate da un provvedimento di sospensione, che deve far parte della costante consapevolezza di chi incrocia i cartelli “inizio gara ciclistica” e “fine gara ciclistica” , nonché quindi che l’intera materia venga spiegata a partire dalle scuoleguida, compresi i poteri conferiti alle scorte tecniche e agli ASA.

ENTRATA IN VIGORE – Il nuovo codice, con i relativi allegati, trasmesso nel frattempo alle Commissioni parlamentari di competenza per la loro valutazione consultiva, è previsto entri in vigore il 1° aprile 2027 ma con piena efficacia dal 1° gennaio 2028, e comunque non prima di 180 giorni dalla emanazione del regolamento di applicazione, con possibilità di slittamento ulteriore al 1° aprile 2028.

NUOVO DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE – Viste le novità del CdS anche il disciplinare delle scorte tecniche alle gare ciclistiche dovrà essere aggiornato e modificato in molte sue parti. Un lavoro anche questo da concludersi parallelamente agli altri regolamenti di esecuzione.

Quanto basta per comprendere che molto presto la FCI, con le sue strutture e le sue competenze, dovrà attivarsi per offrire il migliore contributo possibile al Ministero dell’Interno (Servizio Polizia Stradale), a cui spetta l’onere della messa a punto del nuovo disciplinare da sottoporre poi all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

P.S. - NASCE LA BICICLETTA – Con il nuovo CDS il termine “velocipede” viene sostituito con quello di “bicicletta”. Esattamente 128 anni dopo il primo regolamento italiano dedicato alla circolazione delle due ruote a pedali (Regio Decreto 16.12.1897 n. 540 ). Se non è riforma questa!

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COMMENTI
programma esami della patente
24 ottobre 2026 11:05 Daschi
Sarebbe importate che le tali nuove norme venissero inserite nel programma di preparazione agli esami di guida, anche con predisposizione di quiz specifici a risposta multipla

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