TRIBUNALE FEDERALE, RESPINTA L'ISTANZA CAUTELARE DELLA LEGA SULLE MISURE CAUTELARI DELLA CONVENZIONE CON LA FCI

GIUSTIZIA | 22/07/2026 | 16:31

Il Tribunale Federale ha esaminato questa mattina l'istanza presentata dalla Lega Ciclismo Professionistico in data 10 luglio contro le misure cautelari sulle delibere federali riguardanti la sospensione della Convenzione tra Lega e Fci. «Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento» è la decisione presa nel provvedimento che - se avete voglia di farlo - potete leggere qui sotto nella sua versione integrale. Le parti hanno tempo sette giorni per presentare ulteriori memorie integrative che saranno discusse nella seduta del prossimo 15 settembre, nella quale verrà preso in esame il ricorso sulla Convenzione stessa.


Non conosciamo, invece, i tempi e i modi di un eventuale ricorso circa il commissariamento della Lega stessa, un ricorso che è stato comunque preannunciato: tuttobiciweb continuerà a seguire ovviamente la vicenda e vi darà conto di tutti i prossimi passaggi della vicenda.


Il Tribunale Federale II Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei Sigg.ri:

- Avv. Salvatore Minardi - Presidente

- Avv. Giovanni Petrella – Giudice relatore

- Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice

con la partecipazione del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

All’udienza Collegiale ritualmente convocata per il giorno 22 luglio 2026 alle ore 10.30, verificata la regolarità delle convocazioni, si dà atto che risultano presenti:

per la Lega del Ciclismo Professionistico gli Avv.ti Leone Zilio e Giorgio Mariotti. È presente altresì l’Avv. Jacopo Tognon. Per la Federazione Ciclistica Italiana è presente l’avv. Nuri Venturelli.

Il Presidente dà la parola al Giudice relatore per la relazione introduttiva.

Il presente procedimento iscritto al n. 28/26 R.G. Trib. Fed. Sez. II, è stato promosso dalla Lega del Ciclismo Professionistico per la sospensione degli effetti delle delibere federali n. 46 11/06/26 e n. 140 22/06/26 con cui la Fci ha sospeso la convenzione del 13.08.2024.

***

Con ricorso depositato in data 10/07/26 la Lega ha dedotto in giudizio che le delibere presidenziali sopraindicate sono da annullare e/o da ritenere nulle: pertanto, in via cautelare ex artt. 38 e 41 Reg. Giustizia Federale Fci ha avanzato istanza di sospensione cautelare. Invero, per la Lega la sospensione della Convenzione tra Lega e Fci non ha alcuna motivazione giuridica e la sospensione è certamente rientrante in un abuso da parte della federazione che ha utilizzato, anche indebitamente, i poteri di urgenza del Presidente pro tempore. La Lega si riporta all’art. 53 dello Statuto Federale nonché all’art. 18 della Convenzione sostenendo l’assoluta validità del proprio operato. Inaspettata, priva di preventiva comunicazione e immotivata è stata disposta la sospensione immediata dell’efficacia della Convenzione, a seguito della cessione dei diritti relativi alla manifestazione denominata Campionato Italiano Donne élite in programma per il 28/06/26. La Lega contesta che tale campionato sia di esclusiva competenza della Fci in quanto tale rivendicazione non era mai stata ricevuta dalla Lega stessa.

Numerose sono le comunicazioni tra Lega e Fci relative al rapporto, certamente compromesso nella linearità, lealtà e collaborazione previsto tra le parti dalla Convenzione stessa. Il contenuto di tali comunicazioni rappresenta sempre una evoluzione in pejus dei rapporti, con scambio di accuse, responsabilità e rivendicazioni di autonomia gestionale e/o di controllo da parte di entrambi gli enti. Al di là delle contestazioni svolte in premessa da parte dei difensori della Lega, il ricorso, in sostanza, si concentra sulla sussistenza rivendicata del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In particolare, la Lega rivendica l’assenza di qualsiasi gravità nella propria condotta sostenendo la totale assenza di contestazioni da parte della Fci che hanno ingenerato in capo alla Lega un legittimo affidamento sulla piena conformità del proprio operato. Di conseguenza lamenta l’assoluta assenza di inadempimenti idonei a giustificare la misura così radicale della sospensione integrale della convenzione; precisa come sia manifestamente spropositata rispetto agli addebiti e abnorme rispetto ad altre eventuali provvedimenti.

Sostiene ancora l’assenza del diritto da parte della Fci di sospendere la convenzione che non prevede in nessuna clausola il potere unilaterale da parte della federazione di sospendere l’efficacia prima della scadenza fissata nel 2028. Infine, lamenta la violazione dei principi sanciti dall’art. 2 della Convenzione.

Si costituisce ritualmente in giudizio la Fci sostenendo l’infondatezza di quanto lamentato da parte della Lega e, rifacendosi alla lettura della Convenzione, insiste per sottolineare come la stessa preveda che la Lega gestisca in nome e per conto della Fci e solo in base ad espressa delega della Fci, conformemente alle sue indicazioni ex artt. 5 co. 1 e 6 co. 2. Contesta l’eccezione di carenza di potestà in via d’urgenza da parte del Presidente Federale stante l’esistenza di norme statutarie specifiche. Nega qualsiasi contraddizione circa la mancata sospensione di alcune gare prossime allo svolgimento per il senso di responsabilità della Fci che in caso contrario avrebbe danneggiato società ed atleti. Relativamente all’istanza cautelare deduce che non vi sono i presupposti in mancanza sia del fumus che del periculum.

In particolare, in ordine al fumus, sostiene che l’attività della Lega viene svolta esclusivamente su espressa delega della Fci, che la Fci ha pieni poteri di intervento e vigilanza e che le lamentate violazioni sono concrete e documentalmente provate.

In ordine al periculum, sottolinea come non vi è alcun pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dai provvedimenti assunti dalla Fci; l’attività, infatti, proseguirà normalmente secondo il calendario predisposto dalla Lega ed approvato dalla Fci.

In sede di udienza le parti hanno ribadito le proprie posizioni insistendo nelle rispettive conclusioni; in via istruttoria sono state acquisite 5 comunicazioni ricevute dalla Lega relative a paventati timori di disagi organizzativi conseguenti alla sospensione in essere.

**************

Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.

Invero, al di là delle copiose produzioni documentali a sostegno delle proprie ragioni delle parti in causa, il Tribunale concentra la propria attenzione, visto che si tratta di udienza cautelare, sulla sussistenza dei due presupposti fondamentali.

In realtà, a parere di questo Tribunale, risultano legittime le delibere oggi impugnate; infatti, le stesse rientrano nei poteri di vigilanza e di urgenza concessi dallo Statuto e dalla Convenzione al Presidente della Federazione. Al di là della qualificazione giuridica del rapporto tra la Lega e Fci, la Lega è costituita da società affiliate alla Fci, per statuto riconosciuta dalla Fci e dunque come tale operante in nome e per conto della Fci ex art. 5 della Convenzione.

Ancor più determinate è la valutazione circa la sussistenza del periculum in mora che, come più volte ribadito negli scritti da parte del difensore della Fci e come dimostrato con la richiesta di completare nelle imminenze le gare previste, non ha causato alcun danno al movimento ciclistico, alla Lega o agli altri soggetti interessati allo svolgimento delle manifestazioni. Infatti, tutte le attività sportive programmate sono svolte secondo il programma della Lega. La Fci, da Statuto, ha l’impegno formale e morale di proseguire tutte le attività conseguenti al provvedimento di sospensione da parte del Presidente nonché al presente rigetto della richiesta sospensione da parte della Lega. È in re ipsa che il senso di responsabilità degli organi della Fci che garantiranno il prosieguo di tutte le attività con tutela assoluta di tutti i protagonisti delle manifestazioni ciclistiche (atleti, società, sponsor, tecnici etc..) In particolare, anche il servizio di Radiocorsa verrà comunque svolto e non avrà alcuna interruzione essendo gestito direttamente dalla Fci.

Le valutazioni sin ora espresse afferiscono esclusivamente alla fase cautelare che ha carattere di urgenza; pertanto, per la decisione e valutazione complessiva nel merito, con tutte le attività di rito, viene rinviata alla fase di merito con udienza e termini fissati in dispositivo.

Il Tribunale Federale

PQM

Rigetta l’Istanza cautelare di sospensione delle delibere federali FCI n. 46 dell'11.06.2026 e n. 140 del 22.06.2026; dispone il prosieguo del giudizio, ai fini della valutazione del merito, all’udienza del 15/09/26 ore 10.30 concedendo alle parti il termine fino a giorni 7 (sette) prima della data indicata per il deposito di memorie integrative delle domande introdotte dalle parti costituite.

Roma, 22/07/2026

F.to Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

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