SENTENZA CUCINOTTA. Chi ha deciso il "no" all'azzurro?

| 03/05/2012 | 09:10
La Corte Federale finalmente scioglie la riserva sul ricorso presentato nel dicembre 2011 dalla ciclista Annalisa Cucinotta ed annulla le delibere n. 30/2011 del Presidente Federale e la delibera n. 150/2011 del Consiglio Federale mediante le quali veniva introdotta “la modifica del Regolamento dei Campionati Italiani di ogni specialità e categoria inserendo il divieto alla partecipazione ai campionati italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti sanzionati per doping”.
La decisione interviene poco più di un mese prima dell’inizio dei campionati italiani e poco più di due mesi prima dell’inizio delle gare olimpiche.
Per chi non conoscesse la vicenda si riassumerà in breve la questione.
Annalisa Cucinotta, atleta i cui interessi sono curati dalla società Blue Star Group Srl di Udine, nel 2009 subiva una squalifica da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, a seguito di un episodio avvenuto nel dicembre 2008. La sanzione prevedeva la squalifica dalle gare per il periodo di due anni a partire dall’11 dicembre 2008. Terminata di scontare la squalifica, Annalisa Cucinotta riprendeva a partecipare alle varie competizioni professionistiche, comprese quelle in veste di atleta azzurra.
Improvvisamente, nel maggio del 2011 (delibera n. 30 del 30 maggio 2011) il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, dott. Renato Di Rocco, decretava “la modifica del Regolamento dei campionati italiani di ogni specialità e categoria inserendo il divieto alla partecipazione ai campionati italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti sanzionati per doping”. Tale delibera veniva ratificata in seguito dal Consiglio Federale con delibera n. 150/2011, nonostante già un altro ciclista, Danilo Di Luca, avesse proposto ricorso avverso il nuovo divieto.
A seguito di tale introduzione regolamentare, molti atleti che avevano già scontato la loro squalifica si vedevano arbitrariamente comminata una nuova ulteriore sanzione.
L’introduzione regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana si fondava sulla Regola 45 della Carta Olimpica che regolava la partecipazione degli atleti ai giochi olimpici e meglio nota come “Osaka rule”.
Tuttavia la sopramenzionata Regola 45 della Carta Olimpica veniva dichiarata invalida ed inapplicabile dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (sentenza del 4 ottobre 2011 TAS-CAS 2011/O/2422 USOCv.IOC). Successivamente anche il CIO, in ottemperanza alla citata pronuncia del TAS, provvedeva a rimuovere la norma in questione.
A livello dell’ordinamento sportivo ciclistico italiano, tuttavia, permaneva la limitazione introdotta nel maggio 2011 dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana.
Annalisa Cucinotta, quindi, trovandosi illegittimamente limitata nella possibilità di proseguire nella propria carriera sportiva, si è rivolta agli avvocati Filippo Mansutti e Alessandro Carchio entrambi del Foro di Udine per vedere tutelate le proprie ragioni.
I legali della Cucinotta, partendo dal caso della loro assistita, hanno proposto ricorso alla Corte Federale della Federazione Ciclistica Italiana, sollevando una problematica che ha valenza nazionale in quanto riguarda numerosi atleti che si trovano nella medesima situazione dell’atleta friulana.
Gli avvocati Mansutti e Carchio hanno basato la richiesta di annullamento della norma regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana su due argomentazioni: la prima riguardante la violazione del principio di irretroattività della norme sanzionatorie; la seconda riguardante la violazione del principio di doppia sanzione e di introduzione di modifiche al codice Wada.
Dunque, dopo cinque mesi, nel corso dei quali la Cucinotta è stata con il fiato sospeso in attesa della decisione della Corte Federale, finalmente è intervenuta la decisione sul ricorso proposto dall’atleta friulana.
E la decisione non poteva essere migliore per l’atleta friulana.
La Corte Federale ha deciso infatti di annullare la delibera presidenziale n. 30/2011 del Presidente Federale e la delibera n. 150/2011 del Consiglio Federale in quanto il TAS e conseguentemente il CIO si sono espressi per l’abolizione della cosiddetta Regola 45 (“Osaka Rule”), norma sulla quale si basavano le delibere della Federazione Ciclistica Nazionale.
La Corte Federale riconosce dunque che le decisioni del TAS e del CIO hanno ritenuto la natura sanzionatoria della Regola 45 e perciò ne hanno decretato l’invalidità ed inefficacia. Tali statuizioni – afferma la Corte Federale – non possono essere prive di conseguenze per il caso relativo alla atleta Cucinotta anche alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 280/2003 ove all’art. 1 si legge che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione del’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. Essendo quindi le Federazioni Nazionali articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, ed avendo quest’ultimo ritenuto che la previsione di non partecipazione ad una specifica competizione per i soggetti sanzionati con squalifica di oltre sei mesi per doping abbia natura lato sensu sanzionatoria fa sì che la previsione inserita nelle delibere impugnate dal ricorso della Cucinotta sia illegittima e come tale debba essere annullata proprio per tali principi enunciati dalla ciclista. Fra le argomentazioni esposte dagli avvocati Alessandro Carchio e Filippo Mansutti, quella che più ha convinto la Corte Federale è stata quella relativa alla carenza di legittimazione attiva della Federazione Ciclistica Italiana, non potendo la stessa modificare il codice WADA con l’inserimento di una nuova sanzione. La Corte Federale ha infatti ritenuto che la Federazione Ciclistica Nazionale non aveva né ha la potestà di modificare norme che il CIO e le Federazioni Internazionali hanno accettato aderendo al codice WADA.
A seguito dell’annullamento delle delibere impugnate, Annalisa Cucinotta potrà dunque partecipare ai Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno nel mese di giugno.
Con riferimento invece alla possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici, la Corte Federale dichiara nella propria decisione che le delibere n. 30/2011 del Presidente Federale e n. 150/2011 del Consiglio Federale non impedivano agli atleti di poter essere selezionati e quindi di poter partecipare ai Giochi Olimpici, riguardando tali delibere solamente la partecipazione ai campionati italiani.
Sottolinea la Corte Federale che la convocazione per le Olimpiadi e alle competizioni con i colori della maglia azzurra è un atto puramente discrezionale ad esclusivo appannaggio degli organi competenti. E tale discrezionalità – secondo quanto affermato dalla Corte Federale – non è sottoposta ad alcuna regola o vincolo.
Per tali ragioni Annalisa Cucinotta può ora a ragione partecipare ai prossimi Campionati Nazionali e può soprattutto sperare di essere selezionata per le competizioni con i colori della maglia azzurra, ed in particolare per gli imminenti Giochi Olimpici di Londra.
La decisione della Corte Federale risulta inoltre di rilevante importanza in quanto molti altri atleti si trovavano, come la Cucinotta, sottoposti al divieto introdotto con le delibere impugnate. Anche per costoro dunque si spalancano le porte alle competizioni per i titoli di campione nazionale nelle varie specialità nonché alle competizioni che prevedono la rappresentanza del tricolore.

Nota: in questo lungo scritto degli avvocati di Annalisa Cucinotta c'è un passaggio, tra i tanti, che balza all'occhio e recita: “Con riferimento invece alla possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici, la Corte Federale dichiara nella propria decisione che le delibere n. 30/2011 del Presidente Federale e n. 150/2011 del Consiglio Federale non impedivano agli atleti di poter essere selezionati e quindi di poter partecipare ai Giochi Olimpici, riguardando tali delibere solamente la partecipazione ai campionati italiani". Quindi perché certi atleti sono stati privati della possibilità di indossare la maglia azzurra ai mondiali 2011? Se nelle delibere federali non si fa cenno a questo divieto, perché è stato imposto? Misteri federali...
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COMMENTI
la vittoria (tardiva) del buon senso!!!
3 maggio 2012 11:29 valentissimo
Solo il nostro presidente federale ed i suoi reggi-sacco, non avevano capito che stavano prendendo una grande cantonata, anche a livello legale. L\'assurdo è basato sul profilo della partecipazione ai campionati italiani, dove il diritto di correre è collegato al rilascio di una tessera dell\'ente organizzatore dell\'evento.Caro Presidente, lei ha fatto l\'ennesimo grande errore, per fortuna che si è ravveduto (sotto costrizione).

BELLA
3 maggio 2012 12:38 Capitano
BELLA FIGURA, COME AL SOLITO, CHI GESTISCE IL NOSTRO AMATO SPORT, FA' LE COSE CON I PIEDI, SENZA BUON SENSO, SENZA SOSTEGNO GIURIDICO ECC. ECC. ( DI ROCCO BATTI UN COLPO....)E CHI PAGA? I SOLITI CICLISTI, CHE SCUSATEMI SE SONO DURO, MA IL GIORNO CHE SI SVEGLIERANNO SARA' SEMPRE TROPPO TARDI. QUANDO VI FARETE GUIDARE DA QUALCUNO DI SERIO? DOVE SONO TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA...? SE NON FOSSE PER QUALCHE AZIONE INDIVIDUALE, SI PASSEREBBE SOPRA A TUTTO E A TUTTI. COME SIAMO MESSI MALE, D'ALTRONDE L'ITALIA E' QUESTA INUTILE NEGARLO, COMUNQUE FINCHE' C'E' VITA C'E' SPERANZA.....W IL CICLISMO E ABASSO IL DOPING. BERLESE ROBERTO

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