DONNE. Annalisa Cucinotta e un caso ancora irrisolto

| 28/04/2012 | 09:35
La Corte Federale del Ciclismo non si è ancora pronunciata sul ricorso presentato dalla ciclista Annalisa Cucinotta nel dicembre dello scorso anno. A poco più di un mese dai Campionati Italiani e a poco più di due dall’inizio delle Olimpiadi di Londra, la Cucinotta non è ancora a conoscenza se potrà partecipare a tali competizioni.
Per chi non conoscesse la vicenda si riassumerà in breve la questione.
Sussiste attualmente in Italia una problematica legata alla questione antidoping che impedisce a numerosi atleti ciclisti di poter partecipare alle competizioni olimpiche ed in generale alle competizioni in rappresentanza della nazionale italiana, nonché alle competizioni relative ai campionati italiani.
Uno di questi atleti, Annalisa Cucinotta, ciclista professionista friulana, si trova in questa situazione.
In sintesi, costei nel 2009 ha subito una squalifica da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, a seguito di un episodio avvenuto nel dicembre 2008. La sanzione prevedeva la squalifica dalle gare per il periodo di due anni a partire dall’11 dicembre 2008. Terminata di scontare la squalifica, Annalisa Cucinotta ha ripreso a partecipare alle varie competizioni professionistiche, comprese quelle in veste di atleta azzurra.
Improvvisamente, nel maggio del 2011 (delibera n. 30 del 30 maggio 2011) il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, dott. Renato Di Rocco, decretava “la modifica del Regolamento dei campionati italiani di ogni specialità e categoria inserendo il divieto alla partecipazione ai campionati italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti sanzionati per doping”.
A seguito di tale introduzione regolamentare, molti atleti che avevano già scontato la loro squalifica si vedevano arbitrariamente comminata una nuova ulteriore sanzione.
L’introduzione regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana si fondava sulla Regola 45 della Carta Olimpica che regolava la partecipazione degli atleti ai giochi olimpici e meglio nota come “Osaka rule”.
Tuttavia la sopramenzionata Regola 45 della Carta Olimpica è stata dichiarata invalida ed inapplicabile dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (sentenza del 4 ottobre 2011 TAS-CAS 2011/O/2422 USOCv.IOC). Successivamente anche il CIO, in ottemperanza alla citata pronuncia del TAS, ha provveduto a rimuovere la norma in questione.
A livello dell’ordinamento sportivo ciclistico italiano, tuttavia, permane la limitazione introdotta nel maggio 2011 dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana.
La signora Cucinotta, quindi, trovandosi illegittimamente limitata nella possibilità di proseguire nella propria carriera sportiva, si è rivolta agli avvocati Filippo Mansutti e Alessandro Carchio entrambi del Foro di Udine per vedere tutelate le proprie ragioni.
I legali della Cucinotta, partendo dal caso della loro assistita, hanno proposto ricorso alla Corte Federale della Federazione Ciclistica Italiana, sollevando una problematica che ha valenza nazionale in quanto riguarda numerosi atleti che si trovano nella medesima situazione dell’atleta friulana.
Gli avvocati Mansutti e Carchio hanno basato la richiesta di annullamento della norma regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana su due argomentazioni: la prima riguardante la violazione del principio di irretroattività della norme sanzionatorie; la seconda riguardante la violazione del principio di doppia sanzione e di introduzione di modifiche al codice Wada.
La norma introdotta dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana è illegittima in quanto viola il principio di irretroattività delle sanzioni (principio sancito sia dal Codice Penale italiano, sia dalla Costituzione Italiana sia dalle norme del diritto internazionale – una su tutte – la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).
Ma cosa stabilisce il principio in questione? Tale principio prevede che la legge non può disporre che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo e soprattutto nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
In definitiva quindi non potrà essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Ciò significa che Annalisa Cucinotta - così come molti altri atleti – condannata anni addietro ad una pena che all’epoca era legittimamente prevista, non può ora essere bersaglio di una ulteriore sanzione introdotta successivamente alla commissione dei fatti per i quali era stata in passato condannata e successivamente al periodo in cui la pena è stata comunque scontata.
Ma la norma regolamentare introdotta dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana è ora oltremodo illegittima, posto che è intervenuta una pronuncia del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, suprema autorità giudiziale in ambito sportivo, che ha dichiarato illegittima, invalida ed inapplicabile la norma della Carta Olimpica sulla quale si basa la norma regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana.
La pronuncia di invalidità della norma del CIO è dovuta al fatto che una previsione di questo genere viola, oltre che il sacrosanto principio di irretroattività delle norme sanzionatorie come poc’anzi esplicato, anche le regole stesse del CIO e del Codice WADA (codice dell’Antidoping) in quanto il CIO ha assunto un impegno a non apportare modifiche al Codice WADA stesso introducendo ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste per gli atleti accusati di avere assunto sostanze dopanti vietate; introducendo dunque la Regola 45 della Carta Olimpica di fatto aggiunge una ulteriore sanzione rispetto a quella già prevista dal Codice WADA.
Si auspica pertanto che il ricorso proposto dagli avvocati Filippo Mansutti e Alessandro Carchio in favore della signora Annalisa Cucinotta venga accolto e che per l’effetto venga annullata e dichiarata illegittima la norma regolamentare introdotta dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana (delibera n. 30 del 30 maggio 2011).
L’abolizione di tale divieto comporterebbe la possibilità per numerosi validi atleti italiani (che in passato sono stati riconosciuti colpevoli di violazione delle norme antidoping, ma che hanno regolarmente scontato le pene previste e meritano dunque la possibilità di essere reintegrati a pieno titolo nella società sportiva) di poter aspirare alla convocazione alle prossime Olimpiadi di Londra 2012; e, in generale, l’abolizione del divieto in questione comporterebbe da parte della Federazione Ciclistica Italiana il legittimo riconoscimento di uno dei supremi principi di ogni ordinamento democratico, vale a dire il principio di irretroattività delle sanzioni.
La questione non è di poco conto; la stessa comunque risulta di facile e pronta soluzione. Basti pensare che il TAS di Losanna si è già pronunciato sull’argomento.
Non si comprende dunque il silenzio tenuto dalla Corte Federale sulla questione che interessa l’atleta Cucinotta. In un primo momento la decisione avrebbe dovuto intervenire a seguito di una riunione della Corte Federale che si sarebbe dovuta tenere il giorno 11 febbraio 2012. Tale incontro veniva però rinviato a causa di non meglio precisate condizioni atmosferiche avverse.
La Corte Federale fissava quindi la sessione del 10 marzo 2012 per l’esame del ricorso presentato da Annalisa Cucinotta. Come normalmente accadeva fino alle riunioni precedenti, la Corte Federale avrebbe dovuto assumere una decisione sulla questione, riservandosi il deposito della motivazione sottesa alla decisione. Nel caso in esame, invece, la Corte Federale non assumeva alcuna decisione, preferendo emettere dispositivo e motivazione contestualmente.
Tuttavia, nonostante numerosi solleciti da parte degli avvocati Filippo Mansutti e Alessandro Carchio, ad oggi, dopo ben cinque mesi dal deposito del ricorso, nessuna decisione è stata presa dall’organo giudiziario interno della Federazione Ciclistica Italiana. Cosa ancor più grave, nonostante le richieste dei legali della Cucinotta, nessuna giustificazione è stata addotta per il ritardo con cui la determinazione della Corte sta intervenendo.
Tale ritardo pregiudica i diritti della ricorrente in quanto da un lato Annalisa Cucinotta rimane nell’incertezza relativa all’annullamento o meno della norma a lei – e a molti altri atleti – avversa, dall’altro a prescindere dall’esito del procedimento, vengono bloccate tutte le strade che la ricorrente potrebbe intraprendere per la tutela dei propri diritti, essendo di fatto pendente il procedimento dinanzi la Corte Federale e prevedendo lo Statuto Federale il famoso vincolo di giustizia, secondo il quale sino all’esaurimento dei gradi di giudizio dell’ordinamento sportivo, un soggetto non può rivolgersi alla magistratura ordinaria.
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