Automobilista investe ciclista e il primo dichiara “il ciclista davanti a me ha deviato improvvisamente la traiettoria e non ho potuto evitarlo”.
Pedone investito sulle strisce: la Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 23 luglio 2025, n. 20792, ha stabilito che nel caso di investimento di pedone operi una presunzione di colpa al cento per cento sull’automobilista, che avrebbe come unica chance la prova, a suo carico, di aver fatto il possibile per evitare l’investimento tenuto e che al contrario il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile, tale da costituire essa stessa causa esclusiva dell’incidente.
La nostra proposta di legge prevede che venga introdotta una responsabilità presunta anche nel caso di investimento tra automobilista e ciclista, per pochi semplici motivi.
I motivi:
1) Un ciclista che viaggia in linea retta è soggetto a sbandamenti naturali, dati dal vento, dalle condizioni della strada, da normali oscillazioni del corpo
2) Gli sbandamenti di un ciclista non possono, fisicamente e dal punto di vista cinematico, superare i venti/trenta centimetri, oltre i quali si verificherebbe una caduta
3) In caso di sorpasso di ciclista l’automobilista deve effettuare la manovra in sicurezza, vale a dire con distanza e velocità adeguata (almeno un metro e mezzo e a velocità moderatissima)
4) In caso di urto tra i due si può quindi presumere, con pochi dubbi, che l’automobilista abbia errato a calcolare distanza e velocità, che sia entrato, per fare un paragone con il basket, nel cilindro del ciclista!
5) Stesso discorso per le svolte che provocano caduta del ciclista per vie laterali, parcheggi, ingresso rotonde.
Quando si verifica uno scontro tra veicoli c’è sempre un tempo, ben prima dell’urto, che determina la scelta del conducente e quella scelta può cambiare radicalmente i fatti ed evitare l’incidente.
Per fare un esempio: camionista vede un ciclista dinanzi a se a distanza di centro metri, si avvicina, lo sorpassa prima di una svolta e lo investe. Quando era a cento metri avrebbe dovuto pensare al pericolo di avvicinarlo e scegliere di attendere di effettuare il sorpasso dopo la svolta, con strada rettilinea e spazi sufficienti per garantire sicurezza.
La colpa quindi emerge nella scelta fatta a cento metri, perché una volta a ridosso il camionista non vede più il ciclista, ma è troppo tardi.
Cosa esclude la colpa presunta?
Una condotta imprevedibile: La responsabilità del conducente viene esclusa solo se il ciclista avesse una condotta del tutto inaspettata e non prevedibile. Ad esempio compisse un’inversione a U senza senso, ma emergerebbe dai rilievi cinematici, a carico dell’automobilista.
La prova rigorosa: non basta sostenere la poca prudenza del ciclista per sollevarsi da responsabilità, perché talune condotte possono essere ben prevedibili e l’autista deve comportarsi con la massima diligenza e prudenza, considerando l’estrema vulnerabilità del ciclista.
La sentenza 20792/2025 della Cassazione citata, si rivolge all’attraversamento del pedone ma i medesimi principi possono essere applicati a tutte le dinamiche coinvolgenti auto o camion contro ciclisti.
Abbiamo introdotto questa norma nella nostra proposta di riforma, condivisa con Federciclismo, sulla base delle casistiche riscontrate negli oltre 2000 incidenti seguiti con vittime ciclisti e siamo convinti che con questa disposizione si potrebbe ottenere maggiore rispetto e nello stesso tempo evitare di accollare ai ciclisti, dopo il danno dell’incidente, una prova spesso troppo gravosa per dimostrare la colpa dell’investitore automobilista.
Gli effetti:
1) No vittima due volte: sollevare in questo il ciclista da un onere probatorio spesso impossibile (se ciclista solitario la sua parola contro quella dell’automobilista) cosi da non farlo rimanere senza nemmeno il risarcimento.
2) Sensibilizzare e responsabilizzare gli automobilisti sui rischi che fanno correre ai ciclisti quando compiono certe manovre quali sorpasso, svolte, incroci.
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