Sta per giungere a compimento il percorso di riforma del CdS e presto avremo ulteriori novità per il bene e la sicurezza del ciclismo. In particolare per le competizioni e gli allenamenti, dove insistono le maggiori attese dei nostri organizzatori, società di base e direttori di corsa.
Novità promosse da un lato dall’On. Pella con il suo disegno di legge presentato alla Camera il 30 giugno scorso e, dall’altro, la FCI col suo pacchetto trasmesso qualche settimana fa ai vari gruppi parlamentari perché ne tengano conto per la parte di cui possono.
Un Pella che procede con un proprio disegno di legge, forte di un consenso unitario, e una FCI che invece si propone di influenzare i lavori parlamentari, che prima o dopo si troveranno ad esaminare il testo del nuovo CdS che i tecnici scelti dal Governo stanno per completare affinché, attraverso il Ministero dei Trasporti e del Consiglio dei Ministri, possa poi definitivamente approdare in Aula sotto forma di Decreto Legge.
Già in altre sedi e più volte, le due proposte sono state illustrate, commentate e comparate. Entrambe contengono obiettivi condivisibili e anche piuttosto simili, tanto che la FCI considera la sua proposta complementare a quella del Presidente della Lega Ciclismo, salvo allargare l’orizzonte con ulteriori idee che le dinamiche politiche stabiliranno se presentate ancora in tempo e a proposito.
Tuttavia su di un punto, quello delle scorte tecniche, mi sento di portare le mie osservazioni, sia perché il tema fa parte del mio vissuto personale, sia perché le soluzioni offerte dalle due diverse sponde, differiscono tra loro piuttosto significativamente.
Per le scorte tecniche la proposta Pella porta il beneficio di poterle utilizzare anche a protezione degli allenamenti, così come di farle meglio conoscere agli utenti della strada, tramite l’inserimento del loro profilo nei quiz per le patenti. Certamente cosa buona.
Ma da parte degli operatori del comparto sicurezza era da tempo ancor più rivendicato che alla scorta tecnica fossero assegnate maggiori facoltà di intervento, attribuendole il potere di regolazione del traffico anche fuori dalla bolla inizio e fine gara, negli spazi strettamente necessari a predisporre il miglior transito possibile della gara.
Una facoltà che può essere riconosciuta soltanto se il soggetto viene specificatamente inserito nell’art. 12 del CdS, ovvero in quell’articolo in cui sono elencati i corpi e i soggetti abilitati a svolgere i servizi di polizia stradale.
In pratica, per farci capire dai più, si tratterebbe di dare alle scorte tecniche alle gare ciclistiche le stesse facoltà riconosciute a quelle dei trasporti eccezionali, che possono regolare la circolazione senza ordinanza di sospensione temporanea del traffico, come fossero degli agenti di polizia, pronti ad intervenire laddove, per le straordinarie dimensioni del trasporto, sia necessario chiudere anticipatamente una rotonda oppure un tratto di strada da percorrere contromano, imponendo l’alt o modificando le normali precedenze.
Un riconoscimento formalmente necessario anche per quella parte della proposta che prevede le scorte tecniche impiegate negli allenamenti. Ipotesi sacrosanta, ma che senza il riconoscimento all’art.12, vedrebbe le scorte relegate ad una normale attività di segnalazione, al pari delle comuni motostaffette.
Una incongruenza quindi, che invece è risolta nella proposta della FCI, dove è chiesto che la scorta tecnica sia inserita al punto 3-ter dell’art. 12 del CdS, conferendole i poteri relativi e che meglio garantirebbero la sicurezza delle gare così come quella degli utenti della strada che occasionalmente si trovano ad incrociarle.
Una soluzione che non si comprende quali ostacoli potrebbero impedire, sia per la sua oggettiva utilità, sia – e soprattutto - perché da tempo caldeggiata dallo stesso Ministero dell’Interno, che ne ha fatto voce in più occasioni pubbliche. Basti ricordare quella più significativa del direttore del servizio polizia stradale, Giuseppe Bisogno, quando il 15 settembre del 2015, davanti alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, convocata per esaminare l’allora bozza di riforma del codice della strada, egli indica la necessità di «attribuire, attraverso una modifica dell’ Art. 12 del Codice della Strada, poteri specifici di polizia stradale alle figure che già svolgono attività di regolazione del traffico in occasione del transito delle gare ciclistiche». Più chiaro di cosi!
A questo punto, quindi, per raggiungere l’obiettivo di una soluzione completa, due le strade possibili. La prima, che la proposta di legge Pella, nel frattempo assegnata alla Commissione IX Trasporti in sede referente, venga votata integrandola con la modifica dell’art. 12. La seconda, che la FCI, tramite i gruppi parlamentari, oltreché interessare i lavori della Commissione Trasporti, riesca ad ottenerne l’inserimento nel testo del nuovo CdS che il gruppo di lavoro governativo sta per completare.
Senza escludere che su questo, come su altro del ciclismo, il gruppo governativo dei tecnici non abbia già provveduto per conto proprio. Anzi, c’è proprio da sperarlo visto che nella legge di riforma, la 177/2024, all’art. 35, per gli obiettivi su cui lavorare è testualmente scritto: “adozione di misure per la tutela dell’utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi; riordino delle disposizioni riguardanti l’esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale”.
In campo politico, negli anni ’70, le famose “convergenze parallele” non portarono a nulla di concreto. Ma in questa occasione, almeno per il CdS e per il ciclismo, chissà che non venga fatta un’ eccezione
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.