DELL’ABOLIZIONE DEI NULLA OSTA, NON FACCIAMONE UNA TEMPESTA NEL BICCHIERE. LA NOSTRA PROPOSTA E'...

DIBATTITO | 29/05/2025 | 08:00
di Silvano Antonelli


Dal 13 maggio, col nuovo art. 9 del CdS, sono aboliti i nulla osta in precedenza previsti per il rilascio delle autorizzazioni delle gare ciclistiche su strada. Un atto di semplificazione necessario per dare alle istruttorie di rilascio tempi più contenuti e compatibili con le esigenze degli organizzatori, che però ha messo in agitazione Regioni, Province e Comuni, i cui funzionari hanno preso ad interrogarsi sul come si possa rilasciare una autorizzazione senza più quegli elementi di conforto che, appunto, erano dati dai nulla osta, quale conferma che la strada è davvero percorribile e sulla quale a breve non sono previsti lavori di intervento. Preoccupazioni alle quali, enfatizzate o meno che siano, è doveroso dare delle risposte, offrire i giusti chiarimenti, prima che si vada troppo in ordine sparso, con discutibili soluzioni alternative, fino a montare incertezze tali da far percepite una legge positiva nel suo esatto contrario. Per la qualcosa gli stessi che hanno voluto la modifica e la FCI potranno dare il loro specifico e autorevole contributo.


Dalle iniziative che si osservano e dalle osservazioni che si colgono, si ha come l’impressione che si stia montando una sorta di tempesta in un bicchiere, piuttosto ingiustificata per chi voglia affrontare la materia con competenza e approccio costruttivo. Fermo restando la libertà di critica e il rispetto per le diverse opzioni che è bene siano portate alla luce, anche con momenti di adeguato esame e confronto.  

In tale quadro, senza presunzione ma con l’esperienza di situazioni simili, la soluzione che mi sento di suggerire è quella di lavorare su di uno schema applicativo del nuovo art. 9 fondato su tre punti molto semplici:

1 – la richiesta di autorizzazione inoltrata all’ente preposto al rilascio (Regione, Provincia, Comune) dovrà, sempre con posta certificata, essere inviata per conoscenza e contemporaneamente anche agli enti proprietari delle strade interessate dal percorso della gara;

2 – qualora sussistano motivate ragioni di impedimento al transito su alcuni tratti del percorso di gara, i rispettivi enti proprietari dovranno darne tempestiva comunicazione all’ente autorizzatore, ovvero, entro il 15° giorno dalla presentazione dell’istanza nel caso di Regione o Provincia e del 7° giorno nel caso del Sindaco.

3 – trascorsi tali termini, l’assenza di comunicazione da parte degli enti proprietari delle strade, è inteso quale  “silenzio-assenso”,  secondo lo spirito della Legge n. 241 del 7.8.1990.

Questo schema procedurale metterebbe gli enti autorizzatori nella condizione di provvedere al rilascio delle rispettive autorizzazioni senza la preoccupazione (o temere la responsabilità) di aver agito senza la certezza che il percorso proposto dagli organizzatori sia effettivamente transitabile o in prospettiva non impedito da interventi stradali che gli enti proprietari avessero programmato di eseguire. Mentre per qualsiasi altra circostanza straordinaria e non prevedibile, valgono i compiti e i doveri che gli enti proprietari hanno ex art. 14 del CdS, così come è sempre stato.

Uno schema semplice, anche garantista se si vuole, la cui certezza di efficacia e formale applicazione, dovrà necessariamente passare (questa la chiave di volta) attraverso protocolli d’intesa che le parti interessate (FCI, Province, Prefetture, Comuni ecc.) dovranno sottoscrivere quantomeno a livello di ogni singola provincia, preferibilmente in un quadro di uniformità regionale, o addirittura sovra regionale.

Intese che una volta siglate, lascerebbero comunque agli enti autorizzatori, nella ricerca di loro ulteriori conferme, la facoltà di avvertire comunque di volta in volta i proprietari delle strade del loro impegno a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti al transito. Purché questo venga fatto autonomamente e senza obblighi e/o con atti di surroga che in un qualche modo ledano la volontà di semplificazione che il legislatore ha voluto affermare proprio con la modifica dell’art. 9 del CdS. Che come noto, è rafforzata altresì dall’aver stabilito, a premessa, che le competizioni sportive sulle strade pubbliche «sono permesse nei limiti e alle condizioni previste dalla legge» e non più come ieri «vietate salvo autorizzazione». Che non è una differenza filosofica, ma una precisa volontà di indirizzo anche sul piano burocratico ed amministrativo.

Collegato a questo è normale pensare ad una crescente professionalità e scrupolo che gli organizzatori e i direttori di corsa dovranno adottare nella scelta dei percorsi, il sopralluogo effettivo resta fondamentale per la loro idoneità, ma è altrettanto vero che i percorsi formativi federali sono in grado di dare il necessario sostegno, come sempre hanno fatto nella ricerca della massima sicurezza possibile.

Diverso ed assai più chiaro quello che invece il nuovo art. 9 ha prodotto in fatto di rilascio delle ordinanze di sospensione temporanea del traffico in occasione del transito delle gare ciclistiche, stabilendo che i prefetti sono ora competenti per l’intero percorso quando la competizione interessa più comuni ed il sindaco nel caso la gara interessi il territorio di un solo comune. E quando si dice «il territorio di un solo comune», la facoltà del sindaco è estesa a qualsiasi strada indipendentemente dall’ente proprietario e senza alcuna distinzione tra centro abitato e tratto extra urbano. E questo a prescindere anche da eventuali incongruenze con altre parti del CdS che taluni potrebbero osservare.

In definitiva, non mancano le soluzioni e le competenze per traghettare le procedure dal vecchio al nuovo quadro. A questo punto, quello che serve è non perdere tempo. E un contributo importante potrà venire da quei Comitati Regionali della FCI pronti ad avviare il confronto con le rispettive Regioni.


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COMMENTI
le fasi operative sono tutte errate in punto di diritto
30 maggio 2025 12:38 OperationOne
le ipotesi ai punti 1, 2 e 3 sono tutte fallaci, proprio ai sensi della lettera delle legge 241/90 che si invoca come "spirito":

1) il procedimento inizia quando la ammistrazione competente lo inizia e lo istruisce nei tempi di legge! quella fino a quel punto si chiama "istanza" e potrebbe essere anche respinta senza istruttoria (si pensi ad una richiesta fatta da un privato NON avente diritto ai sensi di legge per esempio in quanto non affiliato a nessuna federazione o EPS, l'istanza viene respinta, come potrebbe dare inizio ad un procedimento?); art. 6 legge 241/90

2) un ente coinvolto non ha alcun dovere di rispondere alla sola istanza in assenza di inizio del procedimento, men che meno in tempi del tutto arbitrari e non dettati dalla legge 241/90 in nessun articolo specifico

3) idem come sopra, proprio la legge 241/90 che si cita circoscrive i casi di silenzio assenso a delle casistiche specifiche, ed in assenza di provvedimenti espliciti di legge che stabiliscano tempi diversi, il tempo di silenzio assenso ove sia possibile usarlo, è determinato in 30 giorni (quindi nel 99% dei casi è inutilizzabile per istanze che hanno proprio 30 giorni di limite minimo di presentazione...)

...forse si citano leggi in modo un po' casuale?

valutazioni aggiuntive sulla situazione attuale che si è venuta a creare
30 maggio 2025 16:14 OperationOne
provate invece a risolvere questa equazione:

a) nessun provvedimento può essere emesso senza istruttoria, e il responsabile del procedimento ha il diritto di richiedere tutte le valutazioni tecniche coerenti col procedimento che ritiene opportune (art. 6 c.1 lett.b L. 241/90, suffragato e confermato da molte sentenze Consiglio di Stato);

b) trattandosi di materia di sicurezza pubblica (come ribadisce la modifica dell'art.9, inventando nuove fattispecie di responsabilità nei confronti degli enti autorizzanti), non può essere invocato NESSUN silenzio assenso in NESSUNA forma prevista dalle leggi, men che meno la "conferenza di servizi" (e lo dice esplicitamente l'art 20 c.4 L. 241/90)

c) in pratica la situazione è peggio di prima, non ci sono più fattispecie di richieste nulla osta che possano godere del silenzio assenso, ed è assolutamente pacifico che non si possa in nessun modo prescindere da una valutazione degli enti proprietari della strada, che è fondamentale, che lo si chiami parere o nulla osta nulla cambia, gli atti si caratterizzano dal contenuto, non dal nome)

così a occhio è IRRISOLVIBILE e gli organi legislativi si sono messi da soli in un gran guaio... ci sarà da rimettere le mani A FONDO ( e contando stavolta su valutazioni di legge molto più pensate e approfondite) sul testo dell'art.9.

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