CASO BORRACCE. LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UE PREMIA CHI RICICLA CERTI PRODOTTI

GIUSTIZIA | 07/04/2021 | 14:48
di Matteo Di Tonno

Ha certamente destato clamore, nel corso dell’ultima edizione del Giro delle Fiandre, la squalifica di Michael Schär della AG2R Citroen Team, per aver gettato una  borraccia fuori da una cosiddetta green zone, sebbene prontamente raccolta da un gruppo di tifosi (un ragazzino).


La squalifica del ciclista elvetico è frutto della recente modifica apportata alle “disposizioni generali” del Regolamento UCI e, precisamente, del paragrafo 3 sul “comportamento dei corridori” da tenersi durante lo svolgimento della prova.


L’Unione Ciclistica è intervenuta su una norma - il comma 2.2.025 – che già da tempo vietava ai ciclisti di "disfarsi” di alimenti, sacchetti, borracce ed indumenti, e quant’altro.

Il contenuto della norma – che era funzionale alla “sicurezza” degli atleti – è stato modificato al fine di poter sanzionare quei comportamenti qualificabili come littering: abbandono di rifiuti lungo il percorso di gara.

È stato soppresso il divieto di “disfarsi” dei prodotti “senza precauzione”, “in qualsiasi posto” ed è stato introdotto il divieto di “disfarsi” dei medesimi prodotti “al di fuori dalle zone di raccolta” allestite dall’organizzatore (le cosiddette. green zone, disciplinate nel successivo comma 2.3.025) ovvero presso le ammiraglie e le auto di servizio.

In caso di violazione del divieto, il Regolamento Internazionale prevede una ammenda economica al singolo ciclista – o alla squadra se non può essere identificato individualmente –, una penalizzazione nei punteggi UCI e, per le prove di un giorno, anche l’immediata squalifica (per le corse a tappe la squalifica sopraggiunge alla terza infrazione: le prime due infrazioni sono sanzionate con la penalizzazione di trenta e centoventi secondi in classifica generale).

L’introduzione nel Regolamento UCI di aspetti di salvaguardia ambientale, se è sicuramente apprezzabile, impone però di analizzare le condotte dei ciclisti secondo i parametri applicativi già esistenti nella specifica materia dell’abbandono dei rifiuti. Il loro esame combinato è agevolato dal fatto che il Regolamento UCI utilizza la stessa terminologia – divieto di “disfarsi” – presente nella normativa ambientale di fonte comunitaria.

Quanto al caso di Michael Schär deve allora ricordarsi che secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per potersi sanzionare una condotta come abbandono di rifiuti occorre esaminare, nel “complesso delle circostanze”, il “comportamento” del detentore del bene, e precisamente alla luce degli obiettivi che sono perseguiti dalla normativa di tutela ambientale.

Proprio sul concetto di “disfarsi” – utilizzato nel Regolamento UCI – la Corte di Giustizia ha stabilito che non è sufficiente che l'oggetto non presenti più alcuna utilità per il suo detentore, quale ingombro di cui egli cerchi di disfarsi con il rischio che se ne disfi “con modalità atte a cagionare un danno ambientale”, dovendo essere considerato anche il suo “grado di probabilità di riutilizzo” (senza operazioni di trasformazione preliminare), secondo un parametro di “mera possibilità di riutilizzare il bene, la sostanza o il prodotto”. Per la Corte di Giustizia “non sarebbe in alcun modo giustificato” sottoporre alle disposizioni sanzionatorie – che sono finalizzate ad assicurare operazioni di smaltimento dei rifiuti senza pericoli la salute umana e per l'ambiente – quelle condotte che hanno ad oggetto beni di sicuro riutilizzo e per i quali non è necessaria una qualsiasi operazione di recupero (sentenza 4 luglio 2019, n. 624/17).

Trasferite le coordinate interpretative della giurisprudenza comunitaria alla sanzione comminata all’atleta della AG2R, la squalifica non sembra quindi modulata sul “comportamento” del ciclista rispetto alla scelta di disfarsi di un prodotto perfettamente riutilizzabile, una borraccia, in prossimità di uno spettatore che l’ha immediatamente raccolta e fatta propria.

È auspicabile che, in futuro, le condotte dei corridori vengano considerate in base al “complesso delle circostanze”, ponendo in relazione la tipologia di bene lasciato a terra con la reazione mostrata dal pubblico, evitando applicazioni automatiche come invece avvenuto nell’ultima edizione della Ronde van Vlaanderen. Se la confezione di un prodotto alimentare non è certamente riutilizzabile dal pubblico presente a bordo strada, lo stesso non può dirsi di una borraccia, di un sacchetto da rifornimento e, tornando indietro con la memoria, di una bandana.

Solo con una applicazione della nuova normativa UCI “caso per caso”, ed in linea con le coordinate interpretative della giurisprudenza comunitaria in materia ambientale, si evita di sanzionare una condotta che possiede persino degli aspetti valorizzati in sede normativa. La tradizione dei corridori di disfarsi dei proprio prodotti (riutilizzabili) in prossimità dei tifosi può infatti essere qualificata come concreta esplicazione di “economia circolare”, quale modalità di riutilizzo dei beni che trova molteplici riscontri positivi all’interno della normativa sulla tutela dell’ambiente.

Avv. Matteo Di Tonno

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