CODICE DELLA STRADA. ANCORA UNA VOLTA TRASCURATO IL CICLISMO

SOCIETA' | 04/07/2023 | 08:10
di Silvano Antonelli

Il Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno, “recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada”, apprezzabile per la sua intenzione di ridurre l’incidentalità grazie ad una maggiore severità nei confronti di quanti guidano sotto l’effetto di alcool e droghe varie, e di quelli distratti dall’uso smodato del cellulare e similari, non manca anche di parlare di biciclette e di spazi riservati alla circolazione dei ciclisti, che per correttezza, seguendo la logica della lingua italiana, dovrebbero essere chiamati velocipedisti, visto che il C.d.S. si ostina ad usare il sostantivo velocipede anziché quello di bicicletta. Possibile che si possa parlare di nuovo C.d.S. con la mente rivolta all’800?


Ma non divaghiamo.

Per i ciclisti, e quasi esclusivamente in area urbana, al di là di discutibili fantasie (e ce ne sono), l’intenzione del Disegno di Legge è quella di garantire loro maggiori spazi e più sicuri, anche se, resta molto scetticismo sulla reale possibilità di riuscirvi, considerato che le città e i paesi, per la loro storicità, qualche spazio in più, razionalmente utilizzabile, potranno averlo solo nelle parti più periferiche.


Ma, per quanti di noi interessati della sicurezza delle gare ciclistiche e degli allenamenti, c’è qualcosa di specifico di cui rallegrarsi? Molto poco, se non la modifica del p. 9-bis dell’art. 148, dove viene ora precisato che il sorpasso dei ciclisti da parte di altri veicoli a motore, deve avvenire ad una distanza di almeno 1,5 m.

Una vecchia richiesta di buona parte del movimento ciclistico, che diversi ritengono inefficace per l’impossibilità di poter effettivamente rilevare questa distanza e quindi, di fatto, mancare l’effetto deterrente della possibile sanzione.

Comunque, a parere dei più, una modifica importante, che segna un punto di svolta proprio perché si dà una misura minima indicativa al posto delle sole raccomandazioni, che potrà essere di maggiore ausilio alla pratica di comportamenti più adeguati.

Sarà vero? Ciascuno potrà farsene una opinione confrontando l’attuale art. 148 con quello nuovo, entrambi proposti in calce a questo commento, tuttavia, speriamo proprio che la modifica serva ai tanti nostri ciclisti sportivi in allenamento, dando merito a quanti si sono mobilitati per questo risultato, a partire dall’ ACCPI (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) che nel 2019, con la campagna “sorpasso sicuro”, strappò l’impegno dell’allora ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Tolinelli, meritando per questo il Premio Sicurezza in occasione della 28ª edizione del “Giorno della Scorta”.

Ma detto questo, per quelli del ciclismo gareggiato, che della sicurezza ne fanno un fattore essenziale di promozione e di garanzia per il futuro, che altro viene offerto da questa proposta di aggiornamento del C.d.S.? Nulla, tranne l’ennesima cocente delusione.

E dire che in questi anni, tante sono state le proposte di miglioramento elaborate all’interno del movimento, accompagnate quasi sempre dall’appello alla FCI di farsene carico nei confronti del legislatore.

Anche l’attuale presidente federale Cordiano Dagnoni aveva dato lusinga di un qualche successo incontrando l’11 gennaio scorso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ma nulla oggi troviamo che possa ricollegarsi a quell’incontro e ai temi che, si disse, di aver trattato, seppure in assenza di chi, dentro alla Federazione, per competenza e ruolo, era la figura principe della materia.

Una serie piuttosto ampia di nuove misure che oltre alla questione del sorpasso, può essere riassunta almeno in: possibilità per gli atleti in allenamento di procedere in doppia fila e/o di essere scortati con veicoli o motociclisti opportunamente equipaggiati; il riconoscimento specifico dell’equipaggiamento delle bici da corsa; la semplificazione e l’uniformità dei rilasci delle autorizzazioni; la ricomposizione delle diverse ordinanze di sospensione temporanea della circolazione in un unico provvedimento prefettizio; l’assegnazione di poteri di regolazione del traffico alle scorte tecniche anche oltre lo spazio inizio/fine gara per agire con maggiore tempestività sulle problematiche di traffico insistenti sul percorso di gara; riconoscimento degli ASA al pari delle scorte tecniche, con estensione d’impiego a tutte le manifestazione sportive e civili su strada.

Modifiche che riguarderebbero principalmente gli art. 9, 12, 68 e 182, del Codice della Strada, con il conseguente aggiornamento del Disciplinare, attraverso ipotesi che già esistono, presentate da una pluralità di soggetti anche autorevoli, che il Ministero dell’Interno ha più volte fatto capire di condividere e che hanno trovato ospitalità e consenso anche in non poche edizioni del “Giorno della Scorta”.

L’esame del DdL è previsto passi ora alla discussione in Parlamento per concludere il suo iter entro la fine dell’anno. Teoricamente uno tempo sufficiente per provare ad ottenere ulteriori norme a tutela del ciclismo e delle sue gare. Resta solo da vedere chi vorrà farlo e se la FCI vorrà esserci.

Del cosiddetto nuovo codice, al momento ottengono particolare attenzione soprattutto le norme di sapore restrittivo e sanzionatorio, in buona parte necessarie, ma che attengano semplicemente all’aggiornamento del C.d.S., mentre la sua riforma, che il DdL prevede debba essere portata a compimento dal Governo attraverso lo strumento della delega, sarà una partita molto più importante. Vediamo di non distrarci troppo. Si tratta di una revisione organica del Codice della Strada, di cui i cittadini, gli organi di polizia, gli enti preposti alla circolazione, alle caratteristiche tecniche dei veicoli e a quelle delle strade e loro infrastrutture, hanno estremo bisogno, per miscelare al meglio i diritti e i doveri, per rispondere ad un Paese che vuole essere moderno, giusto ed efficiente.

Non si possono escludere miracoli, ma è bene ricordare che questa intenzione di riforma ha radici piuttosto lontane per un “albero” divenuto sempre più frustato: è il 9 ottobre 2014, quando la Camera dei Deputati approva il testo base della legge delega al governo per la riforma del Codice della Strada da attuare attraverso, si disse allora, un’azione di delegificazione e semplificazione secondo un principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada e in particolare di quelli più vulnerabili.

Purtroppo, allo stato attuale, un codice della strada che si è perso per strada!

Non ci resta quindi che attendere e, visto come vanno le cose in Italia, aggiungiamo pure: chi vivrà vedrà!

Art. 148 CdS - ATTUALE p.9-bis - Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede e' tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità' di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.

Art. 148 CdS - NUOVO p.9-bis - Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, fermo restando, ove le condizioni della strada lo consentano, di mantenere la distanza di sicurezza di almeno metri 1,5. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.»; (da € 167 a € 665 - ndr).

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COMMENTI
Siamo seri
4 luglio 2023 15:47 ghisallo34
Su sedi stradali spesso sotto misura, come si fa a mantenere 1,5 mt ? O il ciclista monta dei bracci laterali inamovibili da 1,5 mt, oppure mi pare ovvio che il rispetto sia impossibile da attuare e verificare. Evitiamo di far polemiche dove non serve. Perche' non siamo i soli a viaggiare in strada. Abbiamo diritti e doveri

conordo
4 luglio 2023 19:09 fransoli
eppure la invocavano da più parti questa norma, buona nelle intenzioni, ma del dutto priva di applicabilità vista che è impossibile accertarne la violazione a meno che il sorpasso non venga ripreso da una telecamera, e poi com lo giudichi 1,5 mt ad occhio mentre stai viaggiando?... chiaro che non devi farli il pelo al ciclista ma mettere una distanza a poco senso.

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