MAGLIA AZZURRA. Annalisa Cucinotta fa ricorso

| 03/01/2012 | 17:37
Annalisa Cucinotta ha presentato ricorso contro la norma federale che nega la maglia azzurra agli atleti che hanno subito una squalifica per doping. Ecco il comunicato emesso oggi dalla Blue Star Group srl a tale riguardo:

"Sussiste attualmente in Italia una problematica legata alla questione antidoping che impedisce a numerosi atleti ciclisti di poter partecipare alle competizioni olimpiche ed in generale alle competizioni in rappresentanza della nazionale italiana, nonché alle competizioni relative ai campionati italiani.
Uno di questi atleti, Annalisa Cucinotta, ciclista professionista friulana, si trova in questa situazione.
In sintesi, costei nel 2009 ha subito una squalifica da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, a seguito di un episodio avvenuto nel dicembre 2008. La sanzione prevedeva la squalifica dalle gare per il periodo di due anni a partire dall’11 dicembre 2008. Terminata di scontare la squalifica, Annalisa Cucinotta ha ripreso a partecipare alle varie competizioni professionistiche, comprese quelle in veste di atleta azzurra.
Improvvisamente, nel maggio del 2011 (delibera n. 30 del 30 maggio 2011) il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, dott. Renato Di Rocco, decretava “la modifica del Regolamento dei campionati italiani di ogni specialità e categoria inserendo il divieto alla partecipazione ai campionati italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti sanzionati per doping”.
A seguito di tale introduzione regolamentare, molti atleti che avevano già scontato la loro squalifica si vedevano arbitrariamente comminata una nuova ulteriore sanzione.
L’introduzione regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana si fondava sulla Regola 45 della Carta Olimpica che regolava la partecipazione degli atleti ai giochi olimpici e meglio nota come “Osaka rule”.
Tuttavia la sopramenzionata Regola 45 della Carta Olimpica è stata dichiarata invalida ed inapplicabile dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (sentenza del 4 ottobre 2011 TAS-CAS 2011/O/2422 USOCv.IOC. Successivamente anche il CIO, in ottemperanza alla citata pronuncia del TAS, ha provveduto a rimuovere la norma in questione.
A livello dell’ordinamento sportivo ciclistico italiano, tuttavia, permane la limitazione introdotta nel maggio 2011 dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana.
La signora Cucinotta, quindi, trovandosi illegittimamente limitata nella possibilità di proseguire nella propria carriera sportiva, si è rivolta agli avvocati Filippo Mansutti e Alessandro Carchio entrambi del Foro di Udine per vedere tutelate le proprie ragioni.
I legali della Cucinotta, partendo dal caso della loro assistita, hanno proposto ricorso alla Corte Federale della Federazione Ciclistica Italiana, sollevando una problematica che ha valenza nazionale in quanto riguarda numerosi atleti che si trovano nella medesima situazione dell’atleta friulana.
Gli avvocati Mansutti e Carchio hanno basato la richiesta di annullamento della norma regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana su due argomentazioni: la prima riguardante la violazione del principio di irretroattività della norme sanzionatorie; la seconda riguardante la violazione del principio di doppia sanzione e di introduzione di modifiche al codice Wada.
La norma introdotta dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana è illegittima in quanto viola il principio di irretroattività delle sanzioni (principio sancito sia dal Codice Penale italiano, sia dalla Costituzione Italiana sia dalle norme del diritto internazionale – una su tutte – la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).
Ma cosa stabilisce il principio in questione? Tale principio prevede che la legge non può disporre che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo e soprattutto nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
In definitiva quindi non potrà essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Ciò significa che Annalisa Cucinotta - così come molti altri atleti – condannata anni addietro ad una pena che all’epoca era legittimamente prevista, non può ora essere bersaglio di una ulteriore sanzione introdotta successivamente alla commissione dei fatti per i quali era stata in passato condannata e successivamente al periodo in cui la pena è stata comunque scontata.
Ma la norma regolamentare introdotta dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana è ora oltremodo illegittima, posto che è intervenuta una pronuncia del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, suprema autorità giudiziale in ambito sportivo, che ha dichiarato illegittima, invalida ed inapplicabile la norma della Carta Olimpica sulla quale si basa la norma regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana.
La pronuncia di invalidità della norma del CIO è dovuta al fatto che una previsione di questo genere viola, oltre che il sacrosanto principio di irretroattività delle norme sanzionatorie come poc’anzi esplicato, anche le regole stesse del CIO e del Codice WADA (codice dell’Antidoping) in quanto il CIO ha assunto un impegno a non apportare modifiche al Codice WADA stesso introducendo ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste per gli atleti accusati di avere assunto sostanze dopanti vietate; introducendo dunque la Regola 45 della Carta Olimpica di fatto aggiunge una ulteriore sanzione rispetto a quella già prevista dal Codice WADA.
Si auspica pertanto che il ricorso proposto dagli avvocati Filippo Mansutti e Alessandro Carchio in favore della signora Annalisa Cucinotta venga accolto e che per l’effetto venga annullata e dichiarata illegittima la norma regolamentare introdotta dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana (delibera n. 30 del 30 maggio 2011).
L’abolizione di tale divieto comporterebbe la possibilità per numerosi validi atleti italiani (che in passato sono stati riconosciuti colpevoli di violazione delle norme antidoping, ma che hanno regolarmente scontato le pene previste e meritano dunque la possibilità di essere reintegrati a pieno titolo nella società sportiva) di poter aspirare alla convocazione alle prossime Olimpiadi di Londra 2012; e, in generale, l’abolizione del divieto in questione comporterebbe da parte della Federazione Ciclistica Italiana il legittimo riconoscimento di uno dei supremi principi di ogni ordinamento democratico, vale a dire il principio di irretroattività delle sanzioni".

Comunicato stampa
Rudy Polato
Blue Star Group srl

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COMMENTI
3 gennaio 2012 19:24 tex
Brava Cucinotta . Devi far valere i tuoi diritti contro un presidente dittatore che non vuole neanche riconoscere la decisione di un tribunale. Il tuo esempio dovrebbe essere seguito anche dagli altri

concordo!
3 gennaio 2012 19:56 true
Brava Annalisa. Norma assurda!

DI ROCCO DORME, CON L'APPOGGIO DI PETRUCCI....
3 gennaio 2012 21:59 stargate
Chissà che ne penserà il sig. Di Rocco (che anche recentemente, se non erro, ha incassato l'appoggio di Petrucci), ammesso che lo stato confusionale in cui dà l'idea di trovarsi gli consenta di pensare.
Il comunicato della Blue Star Group non fa una grinza, sia riguardo al principio della irretroattività della sanzione, sia con riferimento a quello della doppia sanzione. Saprà, Di Rocco, tra una chiacchiera e l'altra, della pronuncia del TAS? Temo di no, perchè, altrimenti, avrebbe provveduto a tornare sui propri passi. Chissà che qualcuno ora non lo svegli e lo faccia tornare sulla terra.... (Alberto Pionca - Cagliari)

DOTTOR.?????
3 gennaio 2012 22:44 Monti1970
Dottor.Di Rocco???? L'unica speranza è quella che nel 2013 non venga rieletto...

Ma la vergogna Rebellin è già dimenticata?
4 gennaio 2012 16:52 Passman
Mi chiedo se chi fa il tifo per l'abrogazione di questa norma ricorda la vergogna per lo sport italiano causata da Rebellin. Unico caso della storia sportiva italiana in cui un atleta ha dovuto restituire una medaglia olimpica perchè trovato dopato.
E se una federazione introduce una norma che richiede a chi indossa la maglia azzurra di essere imamacolato, tutti contro. Pescante, dopo la pronuncia del TAS, ha dichiarato che era stato inferto un grave colpo alla lotta al doping. Chi si è dopato è soggetto a rischio. faccia tutte le competizioni che vuole ma lasci perdere la maglia azzurra!

PER PASSAMAN
4 gennaio 2012 22:14 stargate
Credo siano in pochi ad aver dimenticato il caso Rebellin, ma, se mi permette, questo non c'entra niente con l'argomento in discussione, nel quale si verte di LEGITTIMITA', ovvero del rispetto dei principi basilari sui quali si fonda, in ogni campo, la convivenza civile. Al di là delle sacrosante censure nei confronti di chi ha barato utilizzando sostanze dopanti, mi pare proprio evidente che non si possa comminare una sanzione (tra l'altro, aggiuntiva a quella già irrogata sulla base delle disposizioni vigenti) per un fatto che, all'epoca della commissione dello stesso, non la prevedeva. Non si tratta, dunque, di fare il tifo per l'abrogazione di quanto voluto da Di Rocco, ma di chiedere, proprio a coloro che dovrebbero essere i custodi della legalità, il rispetto del principio appena detto. La lotta al doping non si fa con i forconi, ma con regole chiare, precisem nette, severe, magari severissime e irrevocabili, a patto che il tutto rientri nei crismi della legittimità.
La saluto cordialmente. (Alberto Pionca - Cagliari)

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