L’Ufficio di Procura Antidoping ha disposto i seguenti provvedimenti:
Deferimento
dell’atleta Damiano Caruso (FCI) al Tribunale Nazionale Antidoping del
CONI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla
violazione dell’art.2.8. del Codice WADA per condotta complice nel
tentato acquisto di sostanze vietate con richiesta di 4 anni di
squalifica, a decorrere dal 6 dicembre 2010, con sospensione della
squalifica per mesi 24 ai sensi dell’art. 10.5.3. del Codice WADA;
Deferimento dell’atleta Matteo Marini (UDACE) al Tribunale Nazionale
Antidoping del CONI per il riconoscimento della responsabilità in
ordine alla violazione dell’art. 2.1. del Codice WADA in relazione alla
positività riscontrata per presenza di Benzoilecgonina, Ecgonina
Metilestere (entrambi metaboliti della cocaina) e Clostebol in
occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione
Ministeriale ex lege 376/2000 ad Oristano, l'11 settembre 2011, al
termine della gara “Coppa Santa Croce” con richiesta di 2 anni di
squalifica.
Queste, invece, le decisioni adottate in data odierna dal Tribunale Nazionale Antidoping.
Il TNA, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Ilenia
Lazzaro, ha disposto l’archiviazione, non essendo emersa alcuna
responsabilità a carico della stessa. Dispone che la presente decisione
sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA,all’UCI, alla FCI e
alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Il TNA nel
procedimento disciplinare a carico dell’atleta Edo Cozzo, visto l’art.
2.1 del Codice WADA, rilevato l’illecito commesso, gli ha inflitto la
sanzione di 2 mesi di squalifica, con decorrenza dal 13/09/2011 e
scadenza al 12/11/2011. Dispone che la presente decisione sia
comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla UDACE e alla
Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Il TNA infine, nel
procedimento disciplinare a carico dell’atleta Josè Miguel Escalona
Ranalletta, visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice Wada, rilevato
l’illecito commesso, ha inflitto all’atleta la sanzione di 2 anni di
squalifica, con decorrenza dal 19/09/2011 e scadenza al 18/09/2013.
Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento
quantificate in euro 1.440,00. Dispone che la presente decisione sia
comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla IBAF, alla FIBS e
alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Roma, 27 ottobre 2011 (comunicato stampa)