Con le “Norme attuative 2027”, approvate dal Consiglio Federale del 5 settembre, arrivano anche alcune novità (o richiami) per la sicurezza delle gare ciclitiche.
La prima novità riguarda la “riunione tecnica” o pre-gara, in cui, per «i titolati a prenderne parte», è introdotto, per tutte le categorie, «l’obbligo» di informare i propri corridori circa tutte le caratteristiche del percorso di gara, compreso ovviamente tutto ciò che il direttore di corsa comunica relativamente ai rischi e le modalità predisposte per evitarli. Una questione già disciplinata dall’art. 78 del Regolamento Tecnico che per le stesse figure da tempo prevede il “compito” di informare i propri corridori.
Se ne deve quindi dedurre che con l’aggiunta del sostantivo “obbligo” (vincolo giuridico e morale) a quello di “compito” (incarico a svolgere), data la distinzione formale, si voglia dare agli atleti una condizione di maggiore tutela attraverso la piena responsabilizzazione dei Tecnici (o dirigenti), che sempre di più e con precisione, dovranno informarli sui rischi presenti sul percorso di gara e delle modalità previste per poterli governare. Dando nel contempo maggiore efficacia a tutto ciò che l’organizzatore e il direttore di corsa hanno predisposto e illustrato preventivamente in forma verbale, scritta e/o video. Sollevandoli altresì, nel limite del possibile, da responsabilità per fatti dovuti a comportamenti contrari alle loro esplicite indicazioni.
Una seconda novità, riguarda il «divieto di rifornimento dalle ammiraglie all'interno delle zone di rifornimento fisso segnalate dall'organizzatore». Una prudenza che già dovrebbe appartenere all’esperienza dei Tecnici delle categorie internazionali.
Una terza novità, se così si può dire, è dedicata alla «sicurezza in corsa», laddove si precisa che «la direzione di corsa, in condivisione con la giuria, potrà adottare in relazione a ragioni oggettive che lo giustificano e per motivi di sicurezza ed a tutela dell’incolumità dei partecipanti, (…) oltreché la neutralizzazione di taluni tratti del percorso, l’obbligo di percorrerlo a velocità controllata e/o predeterminata». Una sorta di repetita iuvant che male non farà, ma che a dire il vero, non lusinga proprio la professionalità dei nostri DD.CC, GG.GG e Tecnici che già conoscono e praticano da tempo queste modalità.
Altrettanto dicasi per quella che dovrebbe essere una quarta novità, dove per il 2027, «nelle gare regionali/nazionali, nel caso di condizioni meteo estreme, alla riunione tecnica, la direzione di gara, in accordo con il collegio di giuria, potrà concordare eventuali modifiche del percorso e/o chilometraggio della gara». Giusto, ma è una vita che questa possibilità esiste.
Così come di una presunta quinta novità, quando al capitolo “Prescrizioni generali”, viene inserito che «inoltre, l’organizzatore, deve applicare ciò che è previsto dalla normativa vigente, nei regolamenti sportivi e nelle varie ordinanze e autorizzazioni prescritte dalle autorità-enti preposti». È normale che le norme attuative ogni anno aggiornino l’elenco delle cose che l’organizzatore deve predisporre in aggiunta a ciò che il Regolamento Tecnico non prevede, non poteva prevedere o che meglio va interpretato. Ma l’inserimento tra queste anche uno dei capisaldi più scontati della responsabilità dei direttori di corsa e degli organizzatori, non può che destare sorpresa.
Più apprezzabile invece la sesta novità, dove, e opportunamente, al capitolo “Comportamento dei corridori” è stabilito «che i corridori devono tenere anche tra di loro una condotta atta a prevenire eventuali contatti», e che «compatibilmente con le esigenze di gara, i corridori devono favorire il superamento dei veicoli a servizio dell’organizzazione (moto e auto) in sicurezza, per garantire la loro ed altrui incolumità». Una richiesta comportamentale che non ha bisogno di spiegazioni e che dovrà servire soprattutto ad agevolare il delicato e prezioso lavoro delle scorte tecniche e delle motostaffette. C’è solo da sperare che il messaggio arrivi davvero ai destinatari, magari con incontri formativi annuali come quelli praticati da alcuni Comitati Regionali e che dovrebbero diventare un sistema generalizzato.
E per finire, la settima ed ultima novità, quella attinente al “Percorso di gara”. Una novità vera, dove si precisa che «Il percorso di gara è costituito dalla strada, descritta secondo il Codice della Strada, in condizioni di asfalto, come delimitata dalle strisce parallele poste nei due lati di colore bianco/giallo o altro colore. In assenza dell’esistenza di strisce laterali, il percorso di gara è costituito da tutto ciò che è asfaltato, nei limiti delle delimitazioni strutturali eventualmente apposte ai margini nell’ordinaria viabilità». A cui è aggiunto, e questo in modo un po’ più scontato, che «l’organizzatore d’intesa con la direzione di corsa, per lo stretto tempo del passaggio dei corridori, quindi senza alterazione della ordinaria viabilità, può delimitare gli spazi di percorrenza della strada apponendo strisce/bindelle/transenne/striscioni non valicabili dai corridori. Potranno essere adottate eventuali misure integrative di segnalazione o protezione previste dai regolamenti, in relazione alle specifiche caratteristiche del percorso e della manifestazione».
Indicazioni dove, con uno sforzo di interpretazione, si può comprendere come con questo formulario, oltreché richiamare i corridori all’obbligo di non transitare sugli spazi adiacenti alla strada (marciapiedi, piste ciclabili, sterrati a bordo asfalto), si voglia introdurre, ecco l’intenzione vera, un ragionamento nuovo su quello che deve intendersi per effettivo percorso di gara. Non quello che si apre semplicemente come spazio percorribile, bensì quello che l’organizzatore ha predeterminato al fine di renderlo il più sicuro possibile. Ovvero, in altri termini: rimettere ai corridori la responsabilità dei comportamenti in gara, i cui esiti non devono in automatico gravare su quella dell’organizzatore o del direttore di corsa. Questi ultimi spesso chiamati in causa, nonostante la cartellonistica predisposta, per cadute puramente riconducibili ad azzardi o negligenze nella conduzione della bici, specie in discesa, in presenza di arredi urbani complessi o dei sempre più pericolosi dossi rallenta-traffico.
Il richiamo alle strisce bianche (o altri colori) di delimitazione è pertanto molto di più di quel che potrebbe apparire:
a) obbliga i corridori a non superarle salvo ragioni di sicurezza e a tenere una condotta di guida consona alle circostanze;
b) offre margini di sicurezza rispetto al pubblico ed eventuali sbandamenti di concorrenti;
c) evita l’impatto con la collocazione di strutture a margine e, per cadute o sinistri, apre alla valutazione della prevedibilità ed ovvietà dell’evento, quindi l’assunzione del rischio da parte del corridore. Con quel che giuridicamente questo significa.
Norme per finalità condivisibili, ma che per la loro indiscutibile problematicità, meglio sarebbe stato farle conoscere nell’ambito di un progetto nazionale il più possibile completo e coordinato, da introdursi in modo sperimentale. Esattamente o quasi quel che ci si attende dal “Gruppo Sicurezza” della FCI che su questo, come era nei suoi scopi istitutivi, ha specificatamente lavorato fino ad un progetto approvato dal Consiglio Federale il 19 dicembre 2025. Che però, dopo nove mesi, ancora non è dato di sapere se e quando lo si vorrà applicare o, quantomeno, nel frattempo sottoporlo al preventivo contributo di quanti altri (DC. GG, organizzatori e Tecnici) su questa materia hanno compito e competenza. Averne anticipato solo alcuni stralci ed in modo non armonico, non è detto che aiuti all’apprezzamento di un lavoro importante, complesso ed atteso con molto interesse.
La sicurezza dipende anche dalla tempestività delle scelte. E sulla questione dell’«effettivo percorso di gara», i tempi vanno considerati maturi.
Basti ricordare che anche gli estensori del nuovo CdS se ne stanno occupando laddove nella bozza, oggi oggetto di consultazione, hanno previsto l’«obbligo per chiunque partecipi alla competizione, di rispettare le prescrizioni imposte dalle competenti autorità nonché quelle eventualmente imposte dagli organizzatori». Cioè a dire che la responsabilità del corridore può essere disgiunta da quella dell’organizzatore e non in concorso come fino ad oggi la giurisprudenza ha privilegiato.