
La Commissione Etica dell'UCI – un organo che agisce in modo indipendente dall'amministrazione della Federazione Internazionale – annuncia le sue decisioni nei casi che coinvolgono due alti funzionari della Federazione Ciclistica Bulgara (BCF): il Presidente Evgeniy Balev Gerganov e il Vicepresidente Danail Petrov Angelov.
Il procedimento ha fatto seguito a diverse denunce presentate alla Commissione Etica dell'UCI per presunte gravi violazioni etiche e ripetuti problemi di governance all'interno del BCF. Sulla base degli elementi portati alla sua attenzione, la Commissione ha concluso che entrambe le persone avevano commesso diverse violazioni del codice etico dell'UCI.
Gerganov e Angelov hanno entrambi agito in violazione degli articoli 5 (Principi generali), 6.4 (Protezione dell'integrità fisica e mentale) e 7.4 (Conflitti di interesse) del codice. È stato inoltre accertato che il signor Angelov ha violato l'articolo 8.1 (Manipolazione di eventi ciclistici) del Codice.
Le infrazioni all'articolo 5 del Codice hanno riguardato l'abuso di autorità del Presidente e del Vicepresidente dovuto a ripetute azioni volte a consolidare il controllo personale sulla Federazione Nazionale, in particolare modificando le strutture interne e le ritorsioni nei confronti degli oppositori, e, in generale, ponendo i propri interessi al di sopra delle norme applicabili.
Analogamente, è stato riscontrato che entrambi non hanno affrontato in modo adeguato le situazioni di conflitto di interessi (articolo 7.4 del codice) e hanno preso parte a un numero considerevole di decisioni in cui avevano interessi personali e confliggenti.
Le violazioni delle disposizioni relative alla tutela dell'integrità fisica e mentale [articolo 6.4 del codice in combinato disposto con l'articolo 2.1 (Abusi psicologici) dell'allegato 1] si riferiscono a episodi di aggressione verbale e intimidazione nei confronti di membri della comunità ciclistica in cui sono stati coinvolti funzionari della Federazione nazionale, tra cui lo stesso Angelov, e ai quali né Gerganov né Angelov hanno adottato alcuna misura per evitare che si verificassero, né hanno reagito. Inoltre, l'inerzia del signor Gerganov è stata considerata una violazione dell'obbligo di relazione ai sensi dell'articolo 3.1 dell'appendice 1 del codice.
Il signor Angelov è stato anche ritenuto colpevole di aver violato l'articolo 8.1 del Codice per il suo coinvolgimento in modifiche irregolari delle liste di partenza e per aver facilitato anomalie di cronometraggio nelle competizioni ufficiali, concedendo vantaggi indebiti a determinati atleti e minando l'equità sportiva.
Alla luce di queste violazioni del Codice Etico UCI e del loro rispettivo coinvolgimento e responsabilità come funzionari eletti della Federazione Ciclistica Bulgara, la Commissione Etica UCI ha deciso di imporre le seguenti sanzioni:
Gerganov: una multa di CHF 10'000 e l'interdizione di due anni da ricoprire qualsiasi incarico all'interno dell'amministrazione della BCF o di qualsiasi altro ente o organo direttivo nel ciclismo, nonché dall'organizzare o ricoprire qualsiasi incarico come funzionario, organizzatore di eventi o altro ruolo relativo all'organizzazione di qualsiasi evento ciclistico;
Angelov: multa di 5'000 franchi e due anni di interdizione alle stesse condizioni.
L'UCI prende atto delle decisioni della Commissione Etica (che restano impugnabili presso il Tribunale Arbitrale dello Sport - CAS) e ribadisce il proprio incrollabile impegno a tutela dell'integrità del ciclismo.
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