NON PIU’ NULLA OSTA E MENO ORDINANZE, LE POSSIBILI APPLICAZIONI DEL NUOVO ART. 9 DEL CDS

NEWS | 29/04/2025 | 13:55
di Silvano Antonelli

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 97 del 28.4.25 della Legge n. 58/9.4.25, ovvero del nuovo art. 9 del CdS, si apre ora quello che potremmo definire “l’ultimo chilometro” per arrivare alla sua applicazione, formalmente prevista a partire dal prossimo 13 maggio.  


La recente soppressione dei nulla osta degli enti proprietari delle strade quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle competizioni ciclistiche, obbliga inevitabilmente a riflettere sulle sue possibili conseguenze, così come di valutare in che modo dare ordine e garanzia nel mutato quadro che si è venuto a determinare.


Nell’ottica della necessaria semplificazione, la modifica introdotta col nuovo art. 9 del CdS è certamente utile ed opportuna per agevolare l’iter delle istruttorie, ridurre le incombenze burocratiche, eliminare i costi che taluni enti proprietari, in modo arbitrario, impongono per il rilascio dei loro nulla osta. Operazione pertanto positiva, di cui esserne pienamente convinti. Senza con questo eccedere fino a credere che a partire dai prossimi giorni le autorizzazioni potranno essere concesse semplicemente perché c’è una richiesta dell’organizzatore, senza nessuna verifica preventiva circa le effettivamente condizioni di sicurezza e transitabilità dei percorsi scelti.

I nulla osta conosciuti fino all’altro ieri, per quanto complici della burocratizzazione, avevano comunque il merito di garantire elementi conoscitivi di evidente necessità e garanzia per gli enti addetti al rilascio dell’autorizzazione (Regione, Provincia o Comune), ovvero:  

– che lo stato tecnico delle strade scelte è idoneo ad ospitare il transito della competizione ciclistica;

– la segnalazione di specifiche criticità, che seppure tali da non impedire il transito della competizione, è bene siano conosciute dall’organizzatore (anche tramite l’atto  autorizzativo) al fine di adottare le dovute cautele quali ad esempio, segnalazioni, transenne e protezioni passive.

– che da parte dell’ente proprietario non sono programmati lavori o interventi tali da alterare lo stato delle cose, unitamente all’impegno di comunicare tempestivamente eventuali fatti straordinari e non prevedibili che possano annullare il valore stesso del nulla osta rilasciato.   

Informazioni e condizioni certamente necessarie anche domani, ma che alla luce della soppressione dei nulla osta, dovranno essere recuperate con modalità aggiornate, che  tengano conto di una volontà semplificatrice che il legislatore ha voluto senza con questo far venire meno gli indispensabili elementi di consapevolezza, responsabilità ed efficacia.

Il che potrebbe suggerire uno schema di procedura articolato in tre punti:

1 – che la richiesta di autorizzazione che l’organizzatore invia (nei tempi prevista dall’art. 9) all’ente preposto al suo rilascio (Regione, Provincia, Comune) venga, tramite posta PEC, inviata per conoscenza e contemporaneamente agli enti proprietari delle strade interessate dal percorso della gara (oltreché a questore, organi di polizia e comuni interessati);

2 – che nel caso di motivate ragioni di “impedimento al transito”, l’ente proprietario ne dia comunicazione entro il 15° giorno antecedente la data della gara, nel caso il rilascio sia di competenza della Regione o della Provincia, ed entro il 7° giorno quando la competenza sia del sindaco. Ciò allo scopo di scongiurare il rischio che la corsa venga autorizzata su percorsi di fatto non praticabili, con tutte le conseguenze del caso,  compresa l’impossibilità per l’organizzatore di rimediare con soluzioni eventualmente alternative.

3 – l’adozione del “silenzio-assenso” in tutti gli altri casi, ossia, quando l’ente proprietario abbia verificato non sussistano impedimenti al transito della competizione. Modalità che una volta formalizzata, assume valore di consenso come l’apposita legge prevede.

Una modalità procedurale piuttosto simile a quella comunque già in atto quasi ovunque per le normali istruttorie di rilascio delle autorizzazioni, e che trae origine dalla lontana circolare del Ministero dell’Interno N.300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 con la quale si davano specifiche indicazioni ai prefetti, con l’incluso suggerimento di ricorrere, quando necessario, alla formula del “silenzio-assenso” prevista dalla Legge n. 241 del 7.8.1990, oggi richiamata anche nel nuovo testo dell’art. 9 del CdS.

Come normale che accada, le novità suscitano sempre interrogativi e perplessità, ed anche in questo caso certi “rumors” non stanno mancando. Tuttavia, una procedura come quella qui suggerita, non dovrebbe prestarsi a preoccupazioni o responsabilità ulteriori per gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, così come altrettanto per le prefetture, che in ossequio al nuovo art. 9 del CdS, si troveranno ad emettere, nei casi in cui la competizione interessi più di un comune, ordinanze di sospensione temporanea della circolazione per l’intero percorso (extra-urbano + urbano). Esattamente come avveniva prima della Circolare Gabrielli (29.8.20), col beneficio anche del poter oggi soprassedere a quella «generale funzione di coordinamento e raccordo sui provvedimenti dei Sindaci interessati», che la stessa circolare raccomandava proprio tenuto conto dell’alto numero delle ordinanze necessarie.

Il nuovo art. 9 del CdS, pertanto, dovrebbe lasciare sereni un po’ tutti, con una lieve differenza per gli organizzatori e direttori di corsa, i quali, a fronte dei maggiori benefici, dovranno prestare ulteriore cautela e massima professionalità nella scelta dei percorsi, non foss’altro per il dover considerare autonomamente i vari punti critici (stato del manto stradale, ostacoli, arredi ed infrastrutture), che per assenza dei nulla osta, gli enti proprietari non avranno più modo di evidenziare.  Anche se, giova ricordarlo, il “silenzio- assenso” non sottrae nulla a questi ultimi dei compiti e degli obblighi loro assegnati dall’art. 14 del CdS.

E proprio riferito a questi aspetti, l’occasione potrebbe tornare utile anche per riflettere un attimo sul fatto che alcune province, per il rilascio dell’autorizzazione, obbligano l’organizzatore ad una dichiarazione scritta di presa visione del percorso, dello stato delle strade e della presenza di eventuali ostacoli o criticità, quasi una sorta di manleva. Condizione d’obbligo ancora più discutibile adesso che sono stati aboliti i nulla osta.  

Il nuovo art. 9 è previsto entri in vigore il 13 maggio, cioè i classici 15 giorni dopo la sua pubblicazione della G.U., ma per avere maggiore chiarezza di come questo potrà essere realmente applicato, sarà necessario attendere la prevista Circolare del Ministero dell’Interno con la quale verranno date specifiche indicazioni ai prefetti. L’auspicio è che per questa circolare il Ministero dell’Interno voglia avvalersi anche del contributo che la FCI potrà offrire, in una saggia forma di collaborazione quale da tempo esiste, ed oggi quanto mai opportuna, dovendo decidere l’applicazione al ciclismo di un provvedimento che il ciclismo stesso ha voluto e contribuito alla sua elaborazione.

Ultimissimo aspetto, quello che la materia qui trattata venga esaminata e condivisa congiuntamente tra tutte le parti interessate fino a farne momenti di vera e propria formazione e che a tale scopo, ovunque, i prefetti  provvedano presto alla convocazione degli opportuni ed indispensabili “tavoli di concertazione”. Che sono cosa diversa dalle “conferenze di servizi” (Legge n. 241 del 7.8.1990), queste ultime sì citate nel nuovo art. 9, ma come possibile percorso per le manifestazioni ciclistiche o podistiche di rilevante complessità, dove servono le autorizzazioni di più enti, con tempi a disposizione piuttosto consistenti, che nulla o quasi hanno pertanto a che fare con le gare ordinarie, che non dovranno temere l’aggiunta di complicanze.

Tavoli di concertazione quali ulteriore contributo alla giusta applicazione di un nuovo disposto in base al quale le gare sulle strade ed aree pubbliche «sono permesse alle condizioni previste dalla legge» e non più che «sono vietate salvo autorizzazione». Che non è una semplice modifica lessicale, bensì la scelta di dare, anche su questo versante, un senso compiuto a come lo sport lo si è voluto attestare nei compiti primari della Repubblica col nuovo art. 33 della Costituzione.

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